Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28497 del 17/05/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 28497 Anno 2016
Presidente: NOVIK ADET TONI
Relatore: BONI MONICA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MAITI IMED N. IL 26/01/1977
avverso l’ordinanza n. 375/2015 TRIB. SORVEGLIANZA di
VENEZIA, del 07/07/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI;

Data Udienza: 17/05/2016

Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Venezia in data 7/7/2015
rigettava il reclamo, proposto dal condannato Imed Maiti avverso il provvedimento
del Magistrato di sorveglianza di Verona del 14 gennaio 2015 di rigetto della sua
istanza di concessione del beneficio della liberazione anticipata, riscontrando la non
corretta condotta carceraria del condannato, sanzionato disciplinarmente più volte.
2. Avverso detta ordinanza propone ricorso per cassazione l’interessato a

legge n. 354 del 1975, comma 3, ed erronea e contraddittoria motivazione, in
quanto: a) non era stato considerato che nel periodo indicato la condotta tenuta dal
ricorrente era stata ottima, oscurata soltanto dai due episodi del tutto isolati, non
valutati in sé e comunque sanzionati in modo lieve e non bilanciati con il restante
corretto comportamento tenuto e l’attività lavorativa svolta nel pur lungo periodo di
carcerazione subito; b) era errato e contraddittorio il riferimento alla fondatezza del
reclamo, in realtà respinto.

Considerato in diritto.

Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
Dagli atti processuali emerge che, successivamente alla proposizione del
ricorso, il ricorrente ha terminato di espiare la pena detentiva inflittagli; pertanto,
l’intervenuto esaurimento del rapporto esecutivo, priva il ricorrente di un qualsiasi
interesse, concreto ed attuale, ad ottenere da questa Corte una decisione sul merito
dell’impugnazione proposta e, ai sensi dell’art. 591 cod. proc. pen., rende
inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse.
Così deciso in Roma, il 17 maggio 2016.

mezzo del suo difensore per dedurre i vizi di erronea applicazione dell’art. 54 della

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA