Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28497 del 10/04/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 28497 Anno 2013
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MONTALTO FABIO N. IL 03/03/1971
avverso la sentenza n. 3279/2009 CORTE APPELLO di CATANIA, del
30/09/2010
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/04/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. FERDINANDO LIGNOLA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 10/04/2013

Il Procuratore generale della Corte di cassazione, dr. Gioacchino Izzo, ha concluso
chiedendo l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO

Con sentenza del 7 aprile 2009 il G.U.P. del Tribunale di Siracusa, all’esito di rito
abbreviato, assolveva Montalto Fabio dal delitto di cui all’art. 31 L. 646/1982,
della sorveglianza speciale e condannato in via definitiva per il delitto di cui
all’articolo 416 bis c.p., ometteva di segnalare al nucleo provinciale polizia tributaria
l’acquisto pro quota di un immobile per un valore complessivo di euro 36.200 e la
contestuale accensione di un mutuo fondiario, variazioni patrimoniali intervenuta
nell’arco di 10 anni dalla sentenza e dal decreto.
Il G.U.P. rilevava in sentenza che, essendo avvenuto l’acquisto con atto notarile
pubblico, non poteva affermarsi la volontà dell’imputato di occultarlo.
A seguito di appello del Procuratore generale, la Corte d’appello di Catania
condannava alla pena di giustizia l’imputato, in quanto la conoscibilità dell’avvenuto
trasferimento derivante dall’adempimento delle formalità connesse alla trascrizione
non garantisce all’amministrazione finanziaria la reale conoscenza dei mutamenti
dello stato patrimoniale dell’interessato, assicurata invece dalla segnalazione
eseguita ai sensi dell’art. 30 della citata legge (Sez. 5, n. 15220 del 18/02/2003,
Gallico, Rv. 224379; Sez. 5, n. 36595 del 18/04/2008 Ud., Ferro, Rv. 241951); la
stipula dell’atto pubblico notarile e la relativa trascrizione sono comportamenti
necessitati dall’opponibilità ai terzi e non possono quindi essere considerati
Indicativi dell’assenza di dolo.
Contro la sentenza ricorre per cassazione l’imputato, con atto del proprio difensore
avv. Giuseppe Brandino, che si affida due motivi:
I) violazione dell’articolo 606, lettera C, c.p.p., in relazione all’articolo 429 c.p.p.,
per difetto di notifica del decreto di citazione a giudizio di appello, avvenuta nelle
mani del difensore ai sensi dell’articolo 157, comma 8 bis, c.p.p., benché in primo
grado fossero avvenute regolarmente nel luogo di residenza;
II) violazione dell’articolo 606, lettera D ed E, c.p.p., in relazione alla sussistenza
dell’elemento soggettivo del reato; secondo il ricorrente la Corte di appello ha
affermato la sussistenza di un dolo in re Osa, laddove la stipula dell’atto pubblico
consentiva di escluderlo. Inoltre l’articolo 30 della legge 646/1982 esclude l’obbligo
di comunicazione per i beni destinati al soddisfacimento dei bisogni quotidiani e nel
caso di specie l’oggetto dell’acquisto è la prima casa, bene primario.
Infine si eccepisce intervenuta prescrizione del reato.
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perché il fatto non costituisce reato, in quanto sottoposto alla misura di prevenzione

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il primo motivo di ricorso è inammissibile, per manifesta infondatezza.
Quanto al vizio di notifica all’imputato del decreto di citazione per il giudizio di
appello, correttamente, alla prima udienza, la Corte territoriale ha disposto il rinvio
con notifica mediante consegna al difensore di fiducia, ai sensi del comma 8 bis
dell’art. 157, osservando che dalla relata del 20 marzo 2010 risultava che presso il

buche delle lettere e che da informazioni assunte in loco l’abitazione in cui egli
abitava risultava vuota. La notifica è poi puntualmente avvenuta al difesnore, avv.
Giuseppe Brandino, che non ha dichiarato di non accettare la notificazione.
Come recentemente ribadito da questa Corte, “l’impossibilità della notificazione al

domicilio dichiarato o eletto, che ne legittima l’esecuzione presso il difensore di
fiducia secondo la procedura prevista dagli artt. 161, comma quarto e 157 comma
ottavo bis, cod. proc. pen., può essere integrata anche dalla temporanea assenza
dell’imputato al momento dell’accesso dell’ufficiale notificatore, senza che sia
necessario procedere ad una verifica di vera e propria irreperibilità, così da
qualificare come definitiva l’impossibilità di ricezione degli atti nel luogo dichiarato o
eletto dall’imputato, considerati gli oneri imposti dalla legge a quest’ultimo – ove
avvisato della pendenza di un procedimento a suo carico – e segnatamente l’obbligo
di comunicare ogni variazione intervenuta successivamente alla dichiarazione o
elezione di domicilio, resa all’avvio della vicenda processuale” (Sez. 6, n. 42699 del
27/09/2011, Siragusa, Rv. 251367).
Non manifestamente infondato appare invece il secondo motivo: se è vero che la
prevalente giurisprudenza di legittimità afferma che “il dolo del delitto di omessa

comunicazione delle variazioni patrimoniali può sussistere pur quando l’omissione,
posta in essere dal soggetto sottoposto a misure di prevenzione quale indiziato di
appartenenza ad associazioni di tipo mafioso, riguardi una compravendita
immobiliare effettuata per atto pubblico notarile” (tra le tante, Sez. 1, n. 12433 del
17/02/2009, Cannamela, Rv. 243486, Sez. 5, n. 36595 del 18/04/2008, Ferro,
Rv. 241951), va anche considerato che la Corte territoriale ha omesso di valutare
se il bene acquistato fosse destinato al soddisfacimento dei bisogni quotidiani, a
fronte della deduzione difensiva che si trattava acquisto di prima casa.
A norma dell’art. 30 della L. 646/1982, infatti, sono esclusi dall’obbligo di
comunicazione alla polizia tributaria delle variazioni patrimoniali “i beni destinati al

soddisfacimento dei bisogni quotidiani”.
Poiché il reato contestato è prescritto, essendo la causa estintiva maturata il
27/1/2011 (la data del fatto è il 27/7/2003 e non risultano sospensioni), la

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domicilio dell’imputato non vi era il cognome dello stesso né sul citofono, né sulle

sentenza Impugnata deve essere annullata senza rinvio con declaratoria di
estinzione del reato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per
prescrizione.

Il Pre

ne

Il Consigliere estensore

Così deciso in Roma, il 10 aprile 2013

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