Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28496 del 24/06/2014
Penale Sent. Sez. 2 Num. 28496 Anno 2014
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: GALLO DOMENICO
SENTENZA
Sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Perugia nei confronti di
Mereacre Catalina, nata in Romania il 9/7/1982
avverso la ordinanza 17/1/2014 del Tribunale per il riesame di Perugia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Domenico Gallo;
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del Sostituto
Procuratore generale, Francesco Paolo Iacoviello, che ha concluso
chiedendo la trattazione del procedimento ex art. 127 cod. proc. pen;
RITENUTO IN FATTO
1.
Con ordinanza in data 17/11/2014, Il Tribunale di Perugia, a
seguito di istanza di riesame avanzata nell’interesse di Mereacre Catalina
indagata per associazione per delinquere, per installazione di
apparecchiature atte ad intercettare comunicazioni informatiche e per uso
di carte di credito clonate, nonché per alcuni reati fine, confermava la
misura custodiale per il reato associativo e per le restanti imputazioni e,
dichiarata l’incompetenza per territorio dell’A.G. di Perugia, ordinava la
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Data Udienza: 24/06/2014
trasmissione degli atti al P.M. competente presso il Tribunale di Ravenna.
4…eNso `Inegr,
Avverso tale
ordinanza propone ricorso il P.MV deducendo
inosservanza di norme penali e processuali. Al riguardo eccepisce che
erroneamente è stata individuata la competenza territoriale dell’A.G. di
Ravenna in quanto risultano più grave i reati fine commessi in Forli.
Eccepisce, inoltre che l’ordine rivolto al Pubblico Ministero di trasferire gli
nella fase delle indagini preliminari, la risoluzione dei contrasti territoriali
fra gli uffici dei Pubblici Ministeri spetta al Procuratore Generale ex art. 54
cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.
Il ricorso è inammissibile poiché l’ordinanza impugnata, a prescindere
dalla rinnovazione o meno nel termine stabilito dall’art. 27 c.p.p., ha perso ogni
efficacia e, per tale motivo, ogni valutazione, senza preclusione alcuna, spetta al
giudice cui è stata attribuita la competenza. Del resto, il giudice del riesame che
ha pronunciato l’ordinanza impugnata non può avere alcuna cognizione su un
eventuale ripristino delle misure cautelari, laddove l’ordinanza impugnata fosse
annullata sul punto da questa Corte. Infatti il pubblico ministero, una volta
pronunciata dal giudice la declaratoria di incompetenza non è più legittimato, e
in ogni caso, è carente di interesse a far valere il diritto all’azione in quanto ogni
domanda cautelare spetta all’ufficio del pubblico ministero presso il giudice
competente.
2.
La perdita di efficacia dell’ordinanza, dopo decorso fruttuosamente o
meno il periodo dei venti giorni, non determina alcuna preclusione o giudicato
cautelare e il giudice competente per territorio è titolare della cognizione senza
limitazione alcuna. Il ricorso è, dunque, inammissibile per carenza di interesse
(cfr Cass. Sez. 6, Sentenza n. 32337 del 18/06/2010 Cc. (dep. 26/08/2010 )
Rv. 248088).
3.
Nè possono intravedersi profili di abnormità in quanto l’ordinanza
impugnata non ha imposto al RM. di spogliarsi dell’intero procedimento
trasmettendolo ad altro ufficio per incompetenza, ma ha disposto la
trasmissione del solo procedimento incidentale ad altro ufficio, a norma dell’art.
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(
atti ad altro ufficio di procura si colloca al di fuori dell’ordinamento poiché,
27 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso del Pubblico Ministero.
Così deciso, il 24 giugno 2014