Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28496 del 17/05/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 28496 Anno 2016
Presidente: NOVIK ADET TONI
Relatore: CENTONZE ALESSANDRO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ISMAILAJ ILIR N. IL 01/04/1969
avverso la sentenza n. 4418/2013 TRIBUNALE di GENOVA, del
24/11/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRO
CENTONZE;

Data Udienza: 17/05/2016

RILEVATO IN FATTO

Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Genova applicava a Ilir Ismailaj, ai
sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la pena di mesi cinque e giorni dieci di
reclusione, per il reato di cui all’art. 13, comma 13, del d.lgs. 25 luglio 1998, n.
286, accertato ad Ancona 1’11/11/2014.
Avverso tale sentenza l’Isrnailaj ricorreva personalmente per cassazione,
deducendo vizio di motivazione, in relazione all’assoluta carenza di motivazione,

giuridica effettuata dalle parti in sede di patteggiamento, senza fornire ulteriori
elementi valutativi sul percorso motivazionale compiuto in ordine al compendio
probatorio acquisito, ai fini del corretto inquadramento della fattispecie di reato
contestata all’i mputato’Vell’esclusione delle cause di non punibilità di cui all’art.
129 cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.
Deve, in proposito, rilevarsi che l’applicazione della pena su richiesta delle
parti è un meccanismo processuale in conseguenza del quale l’imputato e il
pubblico ministero si accordano sulla qualificazione giuridica della condotta
contestata, sulla concorrenza di circostanze, sulla comparazione fra le stesse e
sull’entità della pena. Da parte sua, il giudice ha il dovere di controllare
l’esattezza dei menzionati aspetti giuridici e la congruità della pena richiesta e di
applicarla, dopo avere accertato che non emerga in modo evidente una delle
cause di non punibilità previste dall’art. 129 cod. proc. pen.
Ne discende che, una volta ottenuta l’applicazione di una determinata pena,
ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., l’imputato non può rimettere in discussione
profili oggettivi o soggettivi della fattispecie, perché risultano coperti dal
patteggiamento.
Nel caso di specie, le doglianze difensive proposte nell’interesse
dell’imputato appaiono prive di specificità e comunque manifestamente
infondate, in ragione del fatto che il Tribunale di Genova, oltre a qualificare
correttamente i fatti illeciti contestati all’Ismailaj, si soffermava sugli elementi
costitutivi del reato contesto e sul trattamento sanzionatorio irrogato
all’imputato.
Questa motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in
sede di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 cod. proc.
pen., risulta pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere di
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essendosi limitato il giudice a verificare la correttezza della qualificazione

decisioni, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez. U, n. 3
del 25/11/1998, Messina, Rv. 212438).
Per queste ragioni, il ricorso proposto da Ilir Ismailaj deve essere dichiarato
inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una
somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 1.500,00 euro, ai sensi
dell’art. 616 cod. proc. pen.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di 1.500,00 euro alla Cassa delle
ammende.
Così deciso il 17/05/2016.

P.Q.M.

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