Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28495 del 17/05/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 28495 Anno 2016
Presidente: NOVIK ADET TONI
Relatore: CENTONZE ALESSANDRO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FACCIOLI BARBARA N. IL 21/03/1971
avverso l’ordinanza n. 3305/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di
VENEZIA, del 15/07/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRO
CENTONZE;

Data Udienza: 17/05/2016

RILEVATO IN FATTO

Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Venezia accoglieva
l’istanza di concessione della detenzione domiciliare e contestualmente rigettava
l’istanza di affidamento in prova al servizio sociale, richiesti congiuntamente da
Barbara Faccioli.
Avverso tale ordinanza la Faccioli, a mezzo del suo difensore, ricorreva per
cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alla

penitenziario richiesto, che erano stati valutati dal Tribunale di sorv9glianza di
Venezia con un percorso motivazionale incongruo, che non tenevydelle finalità
rieducative sottese alla misura alternativa in esame.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile, essendo fondato su motivi manifestamente
infondati.
Deve, in proposito, rilevarsi che il ricorso della Faccioli, pur denunciando
formalmente anche il vizio di violazione di legge, non individua singoli aspetti del
provvedimento impugnato da sottoporre a censura, ma tende a provocare una
nuova e non consentita valutazione del merito dei presupposti per la concessione
del beneficio penitenziario richiesto, correttamente vagliati dal Tribunale di
sorveglianza di Bari.
Nel provvedimento impugnato, invero, venivano correttamente valutati gli
elementi risultanti agli atti, con una motivazione congrua e priva di erronea
applicazione della legge penale e processuale, evidenziando in particolare che le
giustificazioni addotte dalla Faccioli a corredo della commissione dei reati
presupposti non apparivano credibili, risultando attribuibili al disturbo della
personalità della ricorrente, che imponeva un monitoraggio costante
scarsamente compatibile con l’affidamento in prova al servizio sociale oggetto di
valutazione.
Tenuto conto di questi indicatori soggettivi, il Tribunale di sorveglianza di
Venezia, nel passaggio esplicitato nelle pagine 1 e 2 del provvedimento
impugnato, evidenziava correttamente l’assoluta inidoneità della misura
alternativa richiesta ad assolvere alle finalità di prevenzione speciale sue proprie,
imponendo il rigetto dell’istanza della Faccioli.
Per queste ragioni, il ricorso proposto nell’interesse di Barbara Faccioli deve
essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al
pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al
2

ritenuta insussistenza dei presupposti per la concessione del beneficio

versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 1.000,00
euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di 1.000,00 euro alla Cassa delle
ammende.

Così deciso il 17/05/2016.

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