Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28495 del 04/06/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 28495 Anno 2014
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: IANNELLI ENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MORELLI BRUNO N. IL 30/04/1972
avverso l’ordinanza n. 30/2014 TRIB. LIBERTA’ di ROMA, del
20/01/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENZO IANNELLI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 04/06/2014

-1-Morelli Bruno, indagato con altri per il delitto di tentata estorsione in danno di tale Pietrolucci
Luca, debitore moroso nei confronti del suo creditore nell’ interesse del quale l’imputato agiva,
ricorre avverso l’ ordinanza 20/29.1.22014 del tribunale di Roma che, in sede di riesame,
confermava la misura della custodia cautelare in carcere disposta dal gip del tribunale di Rieti con
ordinanza del 16.12.2013, denunciandone carenza di motivazione ed in ordine alle ravvisate
esigenze cautelari ed in ordine agli indizi di colpevolezza.
-2- Con un unico articolato motivo di ricorso la difesa del prevenuto, che richiama l’ art. 606 lett.
b),c) ed e) codice di rito, segnala carenza di motivazione per non aver considerato i giudici del
merito che l’ unico condotta attribuibile al Morelli era consistita in una telefonata, per conto del
creditore De luca Gianluca, alla persona offesa per sollecitarla, senza alcun carattere di minaccia, ad
onorare il suo debito, che la condotta era del tutto scollegata a quella di altri, che comunque le
esigenze cautelari dovevano ritenersi sconfessate dal fatto che, detenuto in via definitiva per altra
causa, egli era stato ammesso all’affidamento in prova al servizio sociale, da ultimo che il fatto
come contestato avrebbe dovuto essere qualificato non già estorsione, ma esercizio arbitrario delle
proprie ragioni.
-3- Il ricorso non è fondato. Non lo è per avere i giudici di merito segnalato, in base a puntuali
deposizioni testimoniali , il carattere minaccioso rivolto direttamente dalli’ imputato alla persona
offesa, Pietrolucci Luca, con una telefonata,non contestata e per essersi inserita la predetta
comunicazione in un contesto dove si collocano altre condotte minatorie poste in essere da persone
collegate all’indagato. Sul piano dei valori della probabilità non è possibile in conclusione
contestare con successo la condotta descritti nel provvedimento impugnato, anche in base al rilievo
che in sede di riesame le difese del ricorrente si sono limitate a contestare, il che in questa sede
costituisce una sola delle ragioni poste a sostegno del ricorso, l’erronea qualificazione del fatto
come estorsione, invece che come esercizio arbitrario delle proprie ragioni. In proposito dalle
intercettazioni captate risulta l’esistenza effettiva di un credito vantato da tale De Luca Gianluca nei
confronti di Pietrolucci Luca, che il primo aveva dato mandato a terzi, tra cui il ricorrente, di
esigere il credito, di origine e natura lecita, e che un tale mandato era stato remunerato con la
somma complessiva di 12.000,00
Ora ritiene la Corte di ribadire la regola iuris, di recente diffusamente argomentata( Sez. 2,
4/19.12.2013, P.M. e Fusca, Rv. 257375), secondo cui il delitto di esercizio arbitrario delle proprie
ragioni con violenza alla persona e quello di estorsione si distinguono non per la materialità del
fatto, che può essere identica, ma per l’elemento intenzionale che integra la fattispecie estorsiva
soltanto quando abbia di mira l’attuazione di una pretesa non tutelabile davanti all’autorità
giudiziaria. Ma ritiene anche il Collegio che un tale regola presuppone che la condotta di minaccia e
violenza rinvenga ragioni e limiti nella natura e entità del credito, nel senso che non possa operare
laddove sia dato registrare una evidente sproporzione tra la pretesa e l’ intensità e modalità della
minaccia, come non possa ancora operare allorchè la condotta violenta sia demandata ad altri, noti
per i loro trascorsi criminali, dietro compenso. In tal caso la cogotta dell’esattore, nella specie per
l’appunto demandata ad un gruppo di j”
—– 41Zgilhbra cui il Morelli Bruno, di spessore
criminale desumibile dai loro numerosissimi anche specifici precedenti penali, retribuiti con un
congruo compenso per porre in essere atti minacciosi, spedizioni punitive e quant’altro, assume
caratteri tali da giustificare la rappresentazione di condotte poste in essere non al mero fine di
coadiuvare il creditore a farsi ragione da sé medesimo, ma anche e soprattutto per il perseguimento
dei propri autonomi interessi illeciti ( in tal senso,già Sez.2,16.2/12.4/2006, Caratozzolo e a., Tv.
234117).
-4- La parte privata che ha proposto il ricorso deve essere condannata al pagamento delle spese
del procedimento, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di

Letti gli atti, la ordinanza impugnata, il ricorso;
Udita la relazione del cons. Enzo Jannelli;
Udite le conclusioni del S. Procuratore generale,Aurelio Galasso, per l’ inammissibilità del ricorso.

inammissibilità, al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di mille euro, così
equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di mille euro alla cassa delle ammende. Manda la cancelleria per gli adempimenti d
cui all’art. 94 disp.att. c.p.p.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA