Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28493 del 17/05/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 28493 Anno 2016
Presidente: NOVIK ADET TONI
Relatore: CENTONZE ALESSANDRO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MORELLI CARMINE N. IL 29/06/1980
avverso la sentenza n. 1607/2012 TRIBUNALE di FIRENZE, del
19/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRO
CENTONZE;

Data Udienza: 17/05/2016

RITENUTO IN FATTO

Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Livorno condannava Carmine
Morelli alla pena di mesi due di arresto, convertita nell’ammenda di 2.280,00
euro, per il reato di cui all’art. 2 della legge 2 legge 23 dicembre 1956, n. 1423,
commesso a Livorno nelle date del 26/05/2010 e del 02/06/2010.
Avverso tale sentenza il Morelli, a mezzo del suo difensore, ricorreva per
cassazione, deducendo la violazione di legge del provvedimento impugnato, in

del provvedimento del questore per mancata comunicazione dell’avvio del
relativo procedimento amministrativo.
Si deduceva, inoltre, violazione di legge e vizio di motivazione del
provvedimento impugnato, atteso che la sentenza risultava sprovvista di un
percorso motivazionale che desse adeguatamente conto degli elementi di
valutazione acquisiti nei sottostanti giudizi di merito con riferimento alla
fattispecie di reato contestata all’imputato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

In via preliminare, deve rilevarsi che risulta contestato al Morelli il reato di
cui agli artt. 81 cod. pen. e 27 della legge 23 dicembre 1956, n. 1423, per il
quale è prevista la pena dell’arresto da uno a sei mesi, che, nel caso di specie,
veniva convertita nella pena pecuniaria di 2.280,00 euro di ammenda.
La sentenza emessa dal Tribunale di Livorno, quindi, pur avendo irrogato al
Morelli la sola pena pecuniaria, per effetto dell’intervenuta conversione, doveva
essere impugnata davanti alla Corte di appello di Firenze e non con il ricorso per
cassazione proposto davanti a questa Corte.
Il ricorso proposto, pertanto, deve essere convertito in appello, ai sensi
dell’art. 569, comma 3, cod. proc. pen.

P.Q.M.

Qualificato il ricorso come appello, dispone trasmettersi gli atti alla Corte di
appello di Firenze.
Così deciso il 17/05/2016.

relazione all’art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, evidenziando l’illegittimità

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