Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28493 del 04/06/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 28493 Anno 2014
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: IANNELLI ENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GASPARRO VITANTONIO N. IL 03/06/1980
avverso l’ordinanza n. 12/2014 TRIB. LIBERTA’ di ANCONA, del
24/01/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENZO IANNELLI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 04/06/2014

-1- Tramite difensore, Gasparro Vitantonio, ricorre avverso l’ ordinanza del tribunale di Ancona„
datata 24/25.1.2014 che, in sede di riesame, confermava il pregresso provvedimento del gip del
tribunale di Ascoli Piceno- di applicazione della misura cautelare di custodia in carcere per una
serie di reati di rapina di preziosi e detenzone e porto di armi, commessi in concorso con altri
soggetti, sostenendo l’ impugnazione con tre ragioni di doglianza e richiamando in proposito l’ art.
606 lett. b),c) ed e) codice di rito: a) violazione dell’art. 293, comma 3 c.p.p. per omessa notifica al
difensore dell’ ordinanza cautelare emessa il 10.12.2013 dal gip del tribunale di Teramo che,
dichiaratosi incompetente, trasmetteva gli atti al gip del tribunale di Ascoli Piceno, che motivava il
suo provvedimento,oggetto della richiesta di riesame, rinviando alla motivazione dell’ ordinanza
pregressa emessa dal giudice incompetente. Ora per essere stata notificato l’avviso di deposito
dell’ordinanza cautelare del gip di Teramo al difensore solo il 15.1.204, i diritti di difesa di quest’
ultimo sarebbero stati lesi per il mancato rispetto dei dieci giorni liberi tra l’ udienza del riesame e
la notifica dell’avviso; b) violazione dell’art. 294 c.p.p. e conseguente nullità dell’ ordinanza
impugnata per essere stato omesso l’ interrogatorio di garanzia dopo l’emissione dell’ ordinanza
cautelare; c) carenza di motivazione in ordine alla sussistenza e dei gravi indizi di colpevolezza e
delle esigenze cautelari.
-2- Il ricorso è destituito di fondamento e pertanto va rigettato.
Invero nessuna nullità o caducazione è comminata in conseguenza dell’omesso deposito in
cancelleria, previsto dall’art. 293, comma terzo, cod. proc. pen., dell’ ordinanza cautelare e degli atti
presentati dal pubblico ministero a sostegno della richiesta di ordinanza di custodia cautelare;
l’unico effetto che deriva da tale ritardo è riferibile al “dies a quo” del computo dei termini per
proporre impugnazione. Il difensore avrebbe potuto chiedere, e non lo ha fatto, lo spostamento della
data di udienza per consentire l’esame della motivazione del!’ ordinanza cautelare del giudice
incompetente richiamata nell’ ordinanza impugnata, ma nessuna inefficacia o nullità dell’
ordinanza che ha applicato la misura può in questa sede fatta valere.
Parimenti infondato è il rilievo difensivo in merito all’ omesso interrogatorio dell’ imputato ad
iniziativa del giudice competente all’emissione della misura. Invero in tema di misure cautelari, il
giudice che abbia ricevuto gli atti da quello dichiaratosi incompetente e che rinnovi la misura da
questi disposta non deve rinnovare l’ interrogatorio della persona “in vinculis” ai sensi dell’art. 294
cod. proc. pen., in quanto l’art. 27 cod. proc. pen. che prevede la possibilità di emettere una nuova
misura cautelare richiama il solo art. 292 cod. proc. pen., ma non l’art. 294 cod. proc. pen., che
dispone l’obbligo di interrogare la persona sottoposta alla misura, né l’art. 302 cod. proc. pen., che
prevede la caducazione della misura in caso di omesso interrogatorio nel termine prescritto.
Peraltro, più in generale, può dirsi l’ omissione o il vizio inerente all’ interrogatorio di garanzia si
colloca nel contesto di vicende del tutto avulse dall ordinanza oggetto del gravame, con la
conseguenza che l’ omissione dell’ interrogatorio o i vizi dell’atto non ne intaccano l” intrinseca
legittimità, per agire sul diverso piano della illegittima persistenza della misura, ma non certo sulla
legittimità della sua adozione. E consegue anche che l’ asserita illegittima persistenza della custodia
dovrà essere vagliata in un ben diverso procedimento davanti al giudice che ha emesso la misura.
In definitiva, poiché il procedimento di riesame è preordinato alla verifica dei presupposti
legittimanti l’adozione del provvedimento cautelare, e non anche di quelli incidenti sulla sua
persistenza, non è consentito dedurre con tale mezzo di impugnazione la successiva perdita di
efficacia della misura derivante dalla mancanza o invalidità di successivi adempimenti; ne consegue
che esulano dall’ambito del riesame le questioni relative a mancanza, tardività o comunque
invalidità dell’interrogatorio previsto dall’art. 294 cod. proc. pen., le quali, inerendo a vicende del
tutto avulse dall’ordinanza oggetto del gravame, si risolvono in vizi processuali che non ne

Letti gli atti, la sentenza impugnata, i ricorsi;
Udita la relazione del cons. Enzo Jannelli;
Udite le conclusioni del S. Procuratore generale, Aurelio Galasso, per il rigetto del ricorso.

intaccano l’intrinseca legittimità ma, agendo sul diverso piano della persistenza della misura, ne
importano l’estinzione automatica che deve essere disposta, in un distinto procedimento davanti al
giudice che ha emesso la misura ed il cui provvedimento conseguente potrà essere oggetto di
appello ai sensi dell’art. 310 c.p.p.
La terza ragione di doglianza è del tutto inammissibile perché generica, non indicando concreti
elementi e concreti criteri di ragione posti a suo sostegno.
Ai sensi dell’ art. 616 c.p.p,. le spese seguono la soccombenza.

Così deciso in Roma il 4.6.2014.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda la
cancelleria per gli adempimenti ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p.

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