Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28492 del 17/05/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 28492 Anno 2016
Presidente: NOVIK ADET TONI
Relatore: CENTONZE ALESSANDRO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
TARANTINO GIUSEPPE N. IL 26/10/1960
avverso la sentenza n. 378/2014 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
23/12/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRO
CENTONZE;

Data Udienza: 17/05/2016

RILEVATO IN FATTO

Con l’ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Firenze, quale giudice
dell’esecuzione, rigettava la richiesta avanzata da Giuseppe Tarantino, finalizzata
a ottenere l’applicazione della disciplina della continuazione ai sensi dell’art. 671
cod. proc. pen., tra le sentenza di cui al provvedimento di cumulo emesso dal
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pistoia e la sentenza emessa
dalla Corte di appello di Firenze il 12/03/2013, ritenendo ostative all’applicazione

elementi sintomatici e unificanti della sua condizione di tossicodipendenza.
Avverso questa ordinanza il Tarantino ricorreva personalmente per
cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione
all’omesso riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, che si imponeva
tenuto conto della correlazione tipologica dei fatti delittuosi valutati dalle
sentenze presupposte e della condizione di tossicodipendente del ricorrente,
attestata dalla documentazione versata in atti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile, risultando fondato su motivi manifestamente
infondati.
Occorre, innanzitutto, esaminare le censure inerenti alla dedotta
1- ft g -continuazione, rilevando che il ricorso proposto nell’interesse della

invero, più che individuare singoli aspetti del provvedimento impugnato da
sottoporre a censura giurisdizionale, tende a provocare una nuova, non
consentita, valutazione delle circostanze di fatto già correttamente vagliate dalla
Corte di appello di Firenze.
L’ordinanza impugnata, invero, ha correttamente valutato il contenuto delle
condotte delittuose presupposte, escludendo che i tali reati si connotassero per
l’unitarietà del programma sottostante che non deve essere confuso con la
sussistenza di una concezione di vita improntata al crimine, anche tenuto conto
del fatto che le numerose attività illecite di cui si assumeva la continuazione
erano eterogenee e non riconducibili, neppure astrattamente, a una
preordinazione criminosa, tenuto conto della notevole ampiezza e dell’arco
temporale in esame – attestata dal fatto che le numerose condotte illecite
presupposte risultavano commesse tra il 2005 e il 2011 – nei termini
motivazionali correttamente esplicitati nel provvedimento impugnato.

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della continuazione invocata l’ampiezza dell’arco temporale e l’assenza di

A tutto questo occorre aggiungere che la reiterazione della condotta
criminosa non può essere espressione di un programma di vita improntata al
crimine e che dal crimine intende trarre sostentamento, venendo sanzionata da
istituti quali la recidiva, l’abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a
delinquere, secondo un diverso e opposto parametro rispetto a quello sotteso
all’istituto della continuazione, preordinato al favor rei (cfr. Sez. 5, n. 10917 del
12/01/2012, Abbassi, Rv. 252950).
Il giudice dell’esecuzione, infine, valutava correttamente

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la dedotta

presupposti non potevano ritenersi, per la loro reiterazione nel tempo
espressione di un disegno criminoso unitario e influenzato da tale condizione
soggettiva, in assenza di elementi concreti e specifici, esprimendo un giudizio
che appare rispettoso dei parametri giurisprudenziali elaborati da questa Corte
(cfr. Sez. 5, n. 10797 del 19/03/2010, Riolfo, Rv. 246373).
Per queste ragioni, il ricorso proposto da Giuseppe Tarantino deve essere
dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al
versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 1.000,00
euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di 1.000,00 euro alla Cassa delle
ammende.
Così deciso il 17/05/2016.

condizione di tossicodipendenza del Tarantino, evidenziando che i reati

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