Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28492 del 05/04/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 28492 Anno 2013
Presidente: FERRUA GIULIANA
Relatore: VESSICHELLI MARIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CONTORNO GIOVANNI N. IL 18/08/1964
avverso la sentenza n. 2596/2007 CORTE APPELLO di VENEZIA, del
21/10/2010
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/04/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MARIA VESSICHELLI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per
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Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

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Data Udienza: 05/04/2013


FATTO E DIRITTO
Propone ricorso per cassazione Contorno Giovanni avverso la sentenza in data 21
ottobre 2010, della Corte di appello di Venezia, con la quale è stata confermata
quella di primo grado ( del 2007), che era stata di condanna per il reato di
bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, relativa al fallimento della
società Eurotelematica International , dichiarato il 20 luglio 2001.
a proprio carico anche la recidiva specifica reiterata infraquinuennale.
Evidenziava il giudice dell’appello che dalla relazione del curatore era emerso come
l’imputato avesse rivestito la carica di amministratore dal 6 luglio 2000 alla data del
fallimento; che, altresì, dallo stesso curatore era stato appurato, sulla base delle
fatture prodotte dai creditori insinuatisi nel fallimento, che i beni descritti nel capo
di imputazione ( e cioè materiale informatico fornito dalla srl Dator, dalla spa Naac
Tecnology e dalla ICS spa) erano stati consegnati ed erano entrati nel patrimonio
della fallenda, non lasciando però traccia di sé all’atto del fallimento.
Deduce
la violazione di legge e il vizio di motivazione (motivi 1 e 3) sulla responsabilità in
ordine al reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale.
La Corte non avrebbe cioè dato adeguata dimostrazione del fatto che i beni di cui
alla imputazione fossero realmente entrati nel patrimonio della società durante il
periodo- assai breve- nel quale il ricorrente aveva ricoperto a carica di
amministratore;
la violazione dell’art. 62 bis cp (motivo 2).
Le circostanze attenuanti generiche erano state negate senza la necessaria
motivazione e solo sulla base del rilievo dei precedenti dell’imputato.
Il ricorso è inammissibile.
La difesa chiede la applicazione dei principi giurisprudenziali in tema di necessaria
dimostrazione della entrata, nel patrimonio della fallenda, dei beni che,
successivamente non rinvenuti, si presumono distratti (vedi tra le molte rv 248425)
trascurando di confrontare tale richiesta con la motivazione esibita dal giudice del
merito: motivazione che dà piena contezza delle ragioni per le quali si è ritenuta

Di tale società il ricorrente era stato amministratore unico, ed aveva visto contestare

raggiunta la prova della concreta ed effettiva acquisizione, da parte della srl
Eurotelematica internazional, dei beni di cui si assume la successiva distrazione.
giudici hanno infatti dato conto degli accertamenti sul punto compiuti con successo
da parte del curatore il quale ha verificato la documentazione prodotta dai creditori
insinuatisi al fallimento. Documentazione che, già valorizzata dal giudice di prime
cure, non ha formato oggetto di smentita e tanto meno di prova contraria da parte
della difesa del ricorrente.
Parimenti del tutto inapprezzabili sono le doglianze riguardo al diniego delle
attenuanti generiche.
La difesa, nel denunciare la motivazione dei giudici fondata sulla valorizzazione di
elementi negativi ( i precedenti) omette però di considerare che la doglianza, per
essere ammissibile, avrebbe dovuto essere fondata sulla illustrazione degli elementi
— di segno positivo- atti a giustificare la domanda: e nella specie non vi è indicazione
dei detti elementi, i quali avrebbero comunque, per lo scrutinio in fatto, essere
previamente sottoposti al giudice dell’appello.
Alla inammissibilità consegue, ex art. 616 cpp, la condanna del ricorrente al
versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che appare equo
determinare in euro 1000.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
del procedimento ed a versare alla cassa delle ammende la somma di euro 1000.
Roma 5 aprile 2013

Il Preside t

il Cons. est.

Per tale ragione i motivi di ricorso sul punto si rivelano manifestamente infondati.

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