Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28492 del 04/06/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 28492 Anno 2014
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: IANNELLI ENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI NAPOLI
nei confronti di:
FABBROCINO GIOVANNI N. IL 11/04/1974
avverso l’ordinanza n. 9943/2013 TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI, del
08/01/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENZO IANNELLI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Udit i difensor Avv.;

Data Udienza: 04/06/2014

Letti gli atti, la ordinanza impugnata, il ricorso;
Udita la relazione del cons. Enzo Jannelli;
Udite le conclusioni del S. Procuratore generale, Aurelio Falasso, per l’ inammissibilità del ricorso.
Uditi i difensori dell’ imputato, avv.ti Giovanni Aricò e t/giuro che y& chiedono 41-assegliniento.
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-1- Il P.M. della direzione distrettuale ricorre avverso l’ ordinanza 8/16.1.2014 del tribunale di
Napoli che, in sede di riesame, annullava la pregressa ordinanza del gip del predetto tribunale,
datata 23.12.2013, che disponeva la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di
Fabbrocino Giovanni per i delitti in continuazione di estorsione consumata e tentata. Riteneva (la)
e motivava il giudice del riesame sulla insussistenza della gravità degli indizi per la non
limpidezza delle deposizioni testimoniali delle persone offese, e non solo.
-2- In breve i fatti postulati dal P.M. che ha richiesto la misura cautelare, condivisi dal Gip,
riscontrati da semplici,non gravi, indizi secondo la ricostruzione del tribunale della libertà,
sostenuti in base a fatti concludenti dal ricorrente: una estorsione consumata il 30.8.2012 per aver
l’ imputato, proprietario e gestore di vivai, costretto il titolare di una ditta di trasporti Menzione
Antonio e/o Osvaldo a caricare e quindi a trasportare delle piante ad un acquirente senza pagare la
prestazione- capo A-, ed una tentata estorsione per avere sempre l’ imputato o chi per lui , in data
2.9 e 2.10.2012 malmenato Menzione Osvaldo prima,Menzione Angelo dopo per costringere per
l’appunto la ditta” Menzione gruppo autotraporti ad effettuare prestazioni a favore della ditta del
Fabbrocino senza versare alcun corrispettivo.
I giudici del riesame svolgono una descrizione analitica delle investigazioni, richiamano le varie
deposizioni delle persone offese e dei terzi, ne segnalano i contenuti nel corso del tempo e giungono
alla conclusione che per le loro contraddizioni, per i loro contenuti non era possibile individuare con
un valore di probabilità, la causale dei pestaggi, la mancata corresponsione del versamento del
corrispettivo dell’ asserito trasporto delle piante del 30.8.2012. In particolare segnalano che le
persone offese addebitano la prima aggressione,del 2.9.2012, al fatto che Menzione Osvaldo non
aveva voluto ricevere il Fabbrocinio Giovanni nella sede della ditta di trasporti, che il trasporto,
l’unico emergente con una certa sicurezza dagli atti, era stato pagato ,giusto una ricevuta acquisita,
rilevano che le deposizioni rese nel tempo da tale Menzioni Vito Emilio, non erano affidabili per
modularsi via via sugli esiti delle investigazioni della polizia giudiziaria.
-3-Due i motivi di ricorso esposti con il richiamo all’ art. 606 lett. a) e b) codice di rito: violazione
della legge penale per non aver e i giudici della libertà condiviso la regola iuris alla cui stregua la
violenza e monaccia possono assumere forme implicite, e non solo esplicite, da un lato, carenza di
motivazione in punto di responsabilità per non avere valorizzato con giusti criteri logici le
deposizioni testimoniali con riferimento alla estorsione consumata e per non aver per nulla motivato
in ordine alla anc’essa contestata tentata estorsione.
-4- Il ricorso non può accogliersi perché inammissibile perché svolge il tentativo, nel contesto di
deposizioni non coincidenti, contraddittorie in ordine alla causale delle aggressioni poste in essere
dall’ imputato o da chi per lui , in ordine alla effettività o meno dei trasporti imposti o solo richiesti,
i primi non pagati, di rinvenire un filo logico che valga ad espungere le falsità e a valorizzarne la
verità. Un tentativo che deve rinvenire il suo contesto più giustificato in sede di giudizio e non
certo sul contesto che ubbidisce ai valori propri della seria possibilità, fondata su dati seriamente
incontrovertibili, e che non è possibile affidare alla sforzo di rinvenire una logicità potenzialmente
alternativa ad una diversa ,se non contraria.
Invero ai fini dell’applicabilità di misure cautelari personali, per valutare la sussistenza dei gravi
indizi di colpevolezza, in caso di presenza di “prove” indirette, quale la personalità dell’ imputato
ovvero contrastanti l’ un l’altra,di certo non collimanti, è necessario utilizzare anche il canone
posto dall’art. 192, comma secondo, cod. proc. pen. laddove prevede che gli indizi devono essere
plurimi, precisi e concordanti; ne consegue che, in assenza della pluralità e concordanza degli indizi
, la discrezionalità valutativa del giudice non può esercitarsi in quanto difetta della certezza,
eventualmente da acquisire in altri contesti, del fatto da cui trarre il convincimento. E nel caso di

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specie è doveroso il richiamo alla predetta disposizione,che, oltre a codificare una regola di
inutilizzabilità, costituisce un canone di prudenza nella valutazione della probabilità di colpevolezza
necessaria per esercitare il potere cautelare.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso
te< . Così deciso in Roma il 4.6.2014 Il Presidente

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