Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2849 del 20/12/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 2849 Anno 2014
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: MICHELI PAOLO

SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di
Donati Roberto, nato a Pesaro 1’11/05/1969
per la correzione di errore materiale contenuto nella sentenza di questa Sezione,
n. 39814 del 14/02/2013
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Paolo Micheli;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.
Giuseppe Volpe, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del
ricorso;
udito per il ricorrente l’Avv. Francesco Coli, che ha concluso chiedendo
raccoglimento del ricorso

RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, questa Corte disponeva – in parziale
accoglimento del ricorso presentato dal Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Pesaro – l’annullamento della sentenza emessa dal predetto

Data Udienza: 20/12/2013

Tribunale in data 25/01/2012 nei confronti di Roberto Donati, imputato di reati
ex artt. 61 n. 2, 81 cpv. e 479 cod. pen.; l’annullamento riguardava una parte
della contestazione, in ordine alla quale il giudice di prime cure aveva rilevato
l’intervenuta prescrizione, dal momento che – limitatamente ad una delle
condotte descritte nel capo d’imputazione – doveva ritenersi ravvisabile
l’aggravante prevista dall’art. 476, comma 2, cod. pen.
Conclusivamente, nel dare contezza della decisione e nell’individuare il
giudice del rinvio, la pronuncia così motivava: «si impone pertanto

Ancona. Il ricorso del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pesaro
deve infatti intendersi presentato per saltum, dal momento che la sentenza
appare emessa in dibattimento (un’eventuale pronuncia ex art. 469 cod. proc.
pen. dovrebbe considerarsi camerale, ma nella fattispecie in esame si rileva che
l’imputato era già stato dichiarato contumace)».
Il difensore del Donati propone istanza di correzione di errore materiale,
ritenendo che la suddetta indicazione del giudice del rinvio sia frutto di un
sostanziale refuso, determinato da errore percettivo: infatti, la sentenza in quella
sede impugnata non avrebbe dovuto considerarsi dibattimentale, visto che «non
si era ancora giunti alla dichiarazione di apertura del dibattimento e non si erano
neppure trattate le questioni preliminari». Nel caso in cui il processo, a seguito
dell’annullamento anzidetto, si tenesse dinanzi alla Corte di appello, vi sarebbe
inoltre una chiara compromissione dei diritti della difesa, con l’imputato privato
di un grado di giudizio e senza la possibilità di chiedere per la prima volta al
giudice di appello l’ammissione di prove a discarico; tanto più che, ai sensi
dell’art. 627 del codice di rito, non sarebbe ivi ammissibile alcuna questione sulla
competenza come attribuita da questa Corte.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve ritenersi inammissibile.
Nel caso di specie, come emerge con chiarezza dal passo della motivazione
sopra riportato, questa Corte operò una valutazione circa la natura della
sentenza del Tribunale di Pesaro, oggetto di ricorso: e, sulla base di
argomentazioni giuridiche che possono in linea di principio non condividersi, ma
non già intendersi frutto di errori percettivi, giunse alla conclusione che detta
pronuncia fosse da considerare emessa in dibattimento (dirimente essendo la già
intervenuta declaratoria di contumacia del Donati, irrituale ove si fosse trattato
di sentenza pre-dibattimentale).

2

l’annullamento della sentenza impugnata […], con rinvio alla Corte di appello di

In vero, la giurisprudenza di legittimità ha già affermato che una sentenza di
proscioglimento ex art. 129 del codice di rito, «emessa dopo la verifica della
costituzione delle parti con dichiarazione di contumacia e dopo aver raccolto le
conclusioni delle stesse in ordine alla ricorrenza della causa di non punibilità, non
può essere qualificata come sentenza predibattimentale, trattandosi a tutti gli
effetti di sentenza dibattimentale, come tale appellabile e non solo ricorribile per
cassazione» (Cass., Sez. I, n. 48124 del 03/12/2008, Piscitello, Rv 242486).
Il rimedio di cui all’art. 130 cod. proc. pen., in vero, non può intendersi

sostanziale della decisione, risolvendosi in concreto in una valutazione del
giudice diversa rispetto a quella già espressa con il provvedimento che si
intenderebbe correggere (v., a riguardo, Cass., Sez. III, n. 11763 del
23/01/2008, Lesi); coerentemente, del resto, a quanto più volte affermato anche
nell’interpretazione dell’art. 625-bis dello stesso codice, atteso che «ai fini
dell’ammissibilità del ricorso straordinario per errore di fatto, è necessario che
sia denunciata una disattenzione di ordine meramente percettivo, causata da
una svista o da un equivoco, la cui presenza sia immediatamente ed
oggettivamente rilevabile in base al semplice controllo del contenuto del ricorso,
e che abbia determinato una decisione diversa da quella adottata senza di essa,
per cui deve escludersi che il rimedio in oggetto possa essere utilizzato al fine di
denunciare un errore di valutazione» (Cass., Sez. III, n. 35509 del 21/06/2007,
Fusi, Rv 237514).
A nulla rilevano le prospettive – peraltro non precluse tout court, come
invece si sostiene nell’odierno ricorso – di concreto svolgimento di attività di
istruzione dibattimentale dinanzi alla Corte di appello di Ancona, piuttosto che al
Tribunale di Pesaro.
L’evidente ragione di inammissibilità appena illustrata rende superflua
l’acquisizione del fascicolo già trasmesso al giudice del rinvio, dovendosi pertanto
disattendere la richiesta difensiva formulata in vista dell’odierna udienza e
ribadita in sede di discussione.
2. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna del Donati al
pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa
nella determinazione della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla
volontà del ricorrente (v. Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000) – al
versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di € 1.000,00,
così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti.

P. Q. M.

3

esperibile laddove la modificazione richiesta incida sul contenuto intrinseco e

Dichiara inammissibile il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.

Così deciso il 20/12/2013.

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