Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2849 del 11/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2849 Anno 2016
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: GRASSO GIUSEPPE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
VERDICCHIO MICHELE N. IL 04/12/1978
avverso la sentenza n. 3662/2012 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
11/04/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO;

Data Udienza: 11/11/2015

1. Verdicchio Michele, giudicato colpevole con la sentenza di cui in
epigrafe del reato di cui all’art. 187, comma 1, cod. della str. (guida in
stato di alterazione psico-fisica correlata all’uso di stupefacenti) e
condannato alla pena di otto mesi di arresto ed €. 3.000,00 di ammenda,
deduce violazione di legge in relazione all’omessa unificazione sotto il
vincolo della continuazione con altra condanna per guida senza patente.
2. Il ricorso è inammissibile.
Le censure formulate sono manifestamente infondate ai sensi dell’art.
606, co. 3 0 , c.p.p. e sorrette da argomentazioni già vagliate e risolte
negativamente dal giudice del merito.
2.1. Invero, corretti ed insindacabili in sede di legittimità, sono i rilievi fattuali
del giudice di merito: a parte ogni altra considerazione le due ipotesi di reato
risultano eterogenee, in quanto la guida senza patente si caratterizza per la
determinazione dolosa di mettersi alla guida in assenza del titolo abilitativo, nel
mentre la fattispecie di cui al citato art. 187, almeno siccome contestata in
concreto, si caratterizza per l’atteggiamento colposo.

3. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e al pagamento a favore della
Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma
di euro 1.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento della somma di mille euro alla
Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 11 novembre 2015
Il C nsigl re estensore
Il Rgesidente

OSSERVA

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