Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28488 del 17/05/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 28488 Anno 2016
Presidente: NOVIK ADET TONI
Relatore: CENTONZE ALESSANDRO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ELIA FRANCESCO N. IL 27/10/1943
avverso la sentenza n. 3/2013 CORTE APPELLO di LECCE, del
10/12/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRO
CENTONZE;

Data Udienza: 17/05/2016

RITENUTO IN FATTO

Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Lecce confermava la
sentenza emessa il 09/11/2012 dal Tribunale di Brindisi, Sezione distaccata di
Francavilla Fontana, con la quale Francesco Elia era stato condannato alla pena
di anni uno di arresto per la commissione dei reati di cui ai capi A) e D) della
rubrica, che si assumevano commessi a Ceglie Messapica il 10/01/2010.
Avverso tale sentenza l’Elia ricorreva personalmente per cassazione,

impugnato, evidenziando che la sentenza risultava sprovvista di un percorso
motivazionale che desse adeguatamente conto degli elementi probatori acquisiti
nei sottostanti giudizi di merito con riferimento ai reati contestati ai capi A) e D),
rispetto ai quali la colpevolezza dell’imputato era stata valutata in termini
meramente congetturali.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile, risultando basato su motivi manifestamente
infondati.
Deve, in proposito, rilevarsi che il ricorso dell’Elia, pur denunziando
violazione di legge e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, non
critica la violazione di specifiche regole inferenziali preposte alla formazione del
convincimento del giudice, ma, postulando indimostrate carenze motivazionali
della sentenza, chiede la rilettura del compendio probatorio e il riesame nel
merito della vicenda processuale, ai fini della rivalutazione dell’ipotesi di reato in
contestazione.
Tuttavia, tale riesame è inammissibile in sede di legittimità, quando la
struttura razionale della sentenza impugnata abbia, come nel caso in esame, una
sua chiara e puntuale coerenza argomentativa e sia saldamente ancorata, nel
rispetto delle regole della logica, alle risultanze processuali (cfr. Sez. 2, n. 9242
dell’08/02/2013, Reggio, Rv. 254988).
Si evidenziava, in particolare, che, sulle dodici cartucce calibro 7,65, di cui al
capo A), gli esiti univoci della perizia svolta dell’ingegnere Ramirez imponevano
la condanna dell’imputato, nei termini correttamente esplicitati a pagina 2 del
provvedimento impugnato.
Quanto, invece, all’ipotesi di cui al capo D), la Corte territoriale, nel
passaggio motivazionale correttamente esplicitato a pagina 2 del provvedimento
impugnato, evidenziava che la responsabilità dell’Elia emerge dalla stessa

2

deducendo violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento

denuncia di furto del fucile, laddove si specificava che l’arma era custodita sotto
il materasso della camera da letto matrimoniale dell’imputato.
Per queste ragioni, il ricorso proposto da Francesco Elia deve essere
dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al
versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 1.000,00
euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di 1.000,00 euro alla Cassa delle
ammende.
Così deciso il 17/05/2016.

P.Q.M.

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