Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28487 del 17/05/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 28487 Anno 2016
Presidente: NOVIK ADET TONI
Relatore: CENTONZE ALESSANDRO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GRECO MARCO N. IL 17/08/1984
avverso la sentenza n. 649/2013 CORTE APPELLO di LECCE, del
19/01/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRO
CENTONZE;

Data Udienza: 17/05/2016

RITENUTO IN FATTO

Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Lecce riformava la
sentenza emessa 1’08/02/2013 dal Tribunale di Brindisi – con la quale Marco
Greco era stato condannato alla pena di mesi otto di arresto – rideterminando la
pena irrogata all’appellante in mesi tre di arresto, confermando nel resto la
sentenza impugnata.
Avverso tale sentenza il Greco, a mezzo del suo difensore, ricorreva per

provvedimento impugnato, evidenziando che la sentenza risultava sprovvista di
un percorso motivazionale che desse adeguatamente conto degli elementi
probatori acquisiti nei sottostanti giudizi di merito con riferimento al reato
oggetto di contestazione, che doveva comunque ritenersi prescritto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile, risultando basato su motivi manifestamente
infondati.
Deve, in proposito, rilevarsi che il ricorso del Greco, pur denunziando
violazione di legge e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, non
critica la violazione di specifiche regole inferenziali preposte alla formazione del
convincimento del giudice, ma, postulando indimostrate carenze motivazionali
della sentenza, chiede la rilettura del compendio probatorio e il riesame nel
merito della vicenda processuale, ai fini della rivalutazione dell’ipotesi di reato in
contestazione.
Tuttavia, tale riesame è inammissibile in sede di legittimità, quando la
struttura razionale della sentenza impugnata abbia, come nel caso in esame, una
sua chiara e puntuale coerenza argomentativa e sia saldamente ancorata, nel
rispetto delle regole della logica, alle risultanze processuali (cfr. Sez. 2, n. 9242
dell’08/02/2013, Reggio, Rv. 254988).
Si evidenziava, in particolare, che il tenore univoco delle verifiche
investigative relative ai due episodi in contestazione, accertati nelle date del
13/02/2010 e del 20/02/2010, non lasciavo spazio per dubitare della piena
consapevolezza del Greco di violare le prescrizioni inerenti la misura dell’obbligo
di soggiorno applicatagli dal Tribunale di Bari nei termini correttamente esplicitati
nelle pagine 3 e 4 del provvedimento impugnato.
Non sussiste, per altro verso, la prescrizione del reato contestato, invocata
dalla difesa del Greco, dovendosi rilevare la corretta applicazione al caso in
esame della disciplina di cui all’art. 161, comma secondo, cod. pen., che
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cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione del

impedisce di ritenere spirati i termini prescrizionali, che maturavano il
13/02/2015, a nulla rilevando, ai fini dedotti, l’esclusione della recidiva in
contestazione, conformemente alla giurisprudenza consolidata di questa Corte
(cfr. Sez. 2, n. 48293 del 26/11/2015, Carbone, Rv. 265382).
Per queste ragioni, il ricorso proposto nell’interesse di Marco Greco deve
essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al
versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 1.000,00

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di 1.000,00 euro alla Cassa delle
ammende.
Così deciso il 17/05/2016.

euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

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