Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28485 del 24/06/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 28485 Anno 2014
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: GALLO DOMENICO

SENTENZA

Sul ricorso proposto da
De Cubellis Pasquale, nato a Roma il 13/5/1971
avverso la sentenza 31/1/2012 della Corte d’appello di Roma, II sezione
penale;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Domenico Gallo;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale,
Massimo Galli, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1.

Con sentenza in data 31/1/2012, la Corte di appello di Roma, in

parziale riforma della sentenza del Tribunale di Cassino, in data 8/11/2007,
riconosciuta l’attenuante di cui all’art. 648, II comma cod. pen., riduceva la
pena inflitta a

De Cubellis Pasquale per il reato di ricettazione di un

assegno, rideterminandola in mesi sei di reclusione ed €. 200,00 di multa.

2.

Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato per mezzo del suo

1

Data Udienza: 24/06/2014

difensore di fiducia, sollevando tre motivi di gravame con i quali deduce:
2.1

Nullità della sentenza, ex art. 178, lett. c) cod. proc. pen. per non

avere il tribunale di Cassino riconosciuto il legittimo impedimento
dell’imputato all’udienza del 3/10/2007;
2.2

Insussistenza dell’elemento soggettivo del reato;

3.

Intervenuta prescrizione per effetto della concessione della

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.

Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivi non consentiti

nel giudizio di legittimità e comunque manifestamente infondati.

2.

Quanto al motivo in ordine al legittimo impedimento, la censura è

manifestamente infondata per considerazioni già espresse dalla Corte
d’appello che questo Collegio condivide. L’onere di documentare il legittimo
impedimento spetta alla parte che lo allega e non è compito del giudice
procedente effettuare indagini per verificare la sussistenza di un legittimo
impedimento dell’imputato, allegato ma non documentato, com’è avvenuto
nel caso di specie mediante la produzione della fotocopia di un certificato
illeggibile (cfr Cass. Sez. 5, Sentenza n. 48284 del 10/11/2004 Ud. (dep.
15/12/2004) Rv. 230366).

3.

Ugualmente inammissibili sono le censure relative all’elemento

soggettivo del reato. Secondo l’insegnamento di questa Corte, infatti, ai fini
della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell’elemento
soggettivo può essere desunta anche dall’omessa – o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente
rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un
acquisto in mala fede. ” (Cass. Sez. 2, n. 2436, Ud. 27/02/1997, Rv.
207313; Sez. 2, n. 9861, Ud. 18/04/2000, Rv. 216778; Sez. 2, n. 11764
Ud. 20/01/2003, Rv. 223901; Sez. 2, n. 16949 Ud. 27/02/2003, Rv.
224634; Sez. 2, n. 25756 Ud. 11/06/2008, Rv. 241458). Nel caso di specie
correttamente i giudici del merito hann

dedotto la sussistenza

dell’elemento soggettivo dal fatto chet os ul non abbia ritenuto di fornire

2

circostanza attenuante di cui all’art. 648, II comma cod. pen.

giustificazione alcuna della provenienza dell’assegno da lui messo in
circolazione.

4.

Infine è inammissibile in quanto manifestamente infondata anche

l’eccezione di prescrizione, in quanto l’applicazione della circostanza
attenuante di cui al capoverso dell’art. 648 cod. pen. non influisce sul
calcolo del tempo necessario per determinare la prescrizione che, per la

gg. 25 di sospensione.

5.

Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che

dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere
condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende di una
somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza n.
186 del 2000, si stima equo determinare in euro 1.000,00 (mille/00).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso, il 24 giugno 2014

Il Consigliere estensore

Il Presidente

ricettazione è di dieci anni, non ancora trascorsi, tenendo conto di mesi 8 e

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