Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28485 del 17/05/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 28485 Anno 2016
Presidente: NOVIK ADET TONI
Relatore: BONI MONICA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
COSTANTINI MAURIZIO GIUSEPPE N. IL 14/12/1962
avverso la sentenza n. 2099/2014 CORTE APPELLO di VENEZIA, del
21/05/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI;

Data Udienza: 17/05/2016

Ritenuto in fatto

1.Con la sentenza indicata in premessa la Corte di appello di Venezia
confermava la sentenza del G.U.P. del Tribunale di Verona del 4 marzo 2014, che
aveva condannato l’imputato Giuseppe Costantini alla pena di anno uno di

della legge n. 102 del 2009.
2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato
a mezzo del difensore, il quale ha lamentato violazione di legge e vizio di
motivazione in relazione alla mancata esclusione della recidiva contestata, frutto di
errata considerazione dei precedenti penali, risalenti nel tempo e della condizione
di debolezza psichica del soggetto; assume poi come erroneo per l’entità eccessiva
l’aumento di pena applicato per continuazione, basato sulla commissione di tre soli
episodi, verificatisi tutti nell’arco temporale tra luglio e settembre 2009, senza che
tale condotta riveli un sistema di vita improntato al crimine.

Considerato in diritto

Il ricorso è inammissibile perché basato su motivi connotati da manifesta
infondatezza ed in parte non consentiti nel giudizio di legittimità.
1.La sentenza impugnata, dopo avere dato atto che nessuna possibile
incertezza sussisteva quanto alla realizzazione delle condotte illecite ascritte
all’imputato, ha confermato la pena inflitta dal primo giudice anche in relazione alla
considerata recidiva in ragione della rilevante quantità di precedenti condanne per
differenti tipologie di illeciti, puntualmente richiamati, della commissione di reati per
un lungo arco temporale, della analogia di alcune di tali violazioni con i fatti
contestatigli nel presente procedimento, implicanti l’impiego di mezzi fraudolenti e
l’induzione in errore del destinatario della condotta. Da tali presupposti fattuali,
puntualmente esposti, ha dedotto che la condotta rivelava un’accresciuta capacità
criminale del soggetto agente, tale da rendere giustificata legittimamente la
contestazione della recidiva. Anche in punto di commisurazione della pena la
sentenza in esame ha valutato come congruo l’aumento operato per la
continuazione in ragione della reiterazione degli episodi, affatto estemporanei, ma
significativi della propensione a delinquere del loro autore.
1.1 Deve dunque concludersi che le doglianze difensive sono state respinte
con motivazione sintetica, ma sufficiente ed aderente alle risultanze processuali,
che ha valorizzato tutti i profili oggettivi e soggettivi della fattispecie in un giudizio

1

reclusione in quanto ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 1-ter, comma 15,

ampio, non suscettibile di rivisitazione migliorativa nella fase di legittimità, stante i
limiti intrinseci alla cognizione di questa Corte, confinata alla verifica di eventuali,
non sussistenti nel caso, violazioni di legge o dei principi di logica e non
contraddizione nella motivazione. Inoltre, le minorate condizioni dell’imputato sono
state già oggetto di positiva considerazione con l’applicazione delle circostanze
attenuanti generiche, ritenute dai giudici di appello altrimenti non concedibili.
Per le considerazioni svolte il ricorso risulta inammissibile in tutte le sue

processuali e, in ragione dei profili di colpa insiti nella proposizione di impugnazione
di tale tenore, della somma che si stima equo determinare in euro 1.000,00 in
favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali ed al versamento della somma di 1.000,00 euro alla Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 17 maggio 2016.

deduzioni; ne discende la condanna del proponente al pagamento delle spese

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