Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28484 del 24/06/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 28484 Anno 2014
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: GALLO DOMENICO

SENTENZA

Sul ricorso proposto da
Lionetti Mario Francesco, nato a Napoli il 2/1/1977
avverso la sentenza 19/6/2013 della Corte d’appello di Napoli sezione
penale;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Domenico Gallo;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale,
Massimo Galli , che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
udito per l’imputato, l’avv. Antonio Gallo, che ha concluso per
raccoglimento del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1.

Con sentenza in data 19/6/2013, la Corte di appello di Napoli, in

parziale riforma della sentenza del Tribunale di Noia, in data 12/7/2012,
riduceva la pena inflitta a Lionetti Mario Francesco, per il reato di rapina
pluriaggravata, rideterminandola in anni 5, mesi 6 di reclusione ed C.
2.000,00 di multa.

1

Data Udienza: 24/06/2014

2.

La Corte territoriale respingeva le censure mosse con l’atto d’appello,

e confermava le statuizioni del primo giudice, ritenendo accertata la penale
responsabilità dell’imputato in ordine al reato a lui ascritto, tuttavia
provvedeva a mitigare il trattamento sanzionatorio.

3.

Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato per mezzo del suo

deduce mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione, anche
sotto il profilo del travisamento della prova.
Al riguardo si duole che la Corte abbia disatteso i rilievi della difesa in
ordine all’attendibilità del riconoscimento effettuato dalla persona offesa e
contesta la lettura delle deposizioni dei testi a discarico in quanto fondata
su un travisamento dei fatti e delle dichiarazioni dei medesimi testi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.

Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivi non consentiti

nel giudizio di legittimità e comunque manifestamente infondati.

2.

Il ricorso ripropone le medesime doglianze avanzate con i motivi

d’appello che la Corte territoriale ha compiutamente esaminato,
confutandole con motivazione specifica. In particolare la Corte ha
specificamente motivato sull’attendibilità del riconoscimento effettuato dalla
persona offesa, Aversa Fabio, confutando i rilievi critici avanzati dalla difesa
appellante, quindi ha osservato che: «la graniticità dei riconoscimenti
operati dall’Aversa, la sicurezza di quest’ultimo, sia nell’operare tali
riconoscimenti, sia nel fornire dati fisici del rapinatore (pur con le
giustificabili discrasia di cui si è detto), l’assoluta mancanza di plausibili
intenti di calunnia costituiscono dati che, ad avviso di questa Corte, non
possono essere seriamente in discussione dai testi a discarico addotti dalla
difesa, e ciò in virtù delle considerazioni che seguono..>>
3.

Le censure del ricorrente, fungi dal far emergere elementi di palese

illogicità nella motivazione del provvedimento impugnato, tendono a
provocare un intervento di questa Corte in sovrapposizione argomentativa

2

difensore di fiducia, sollevando un unico motivo di gravame con il quale

rispetto alle conclusioni legittimamente adottate dai giudici del merito, e ciò
non è consentito in questa sede.

4.

Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che

dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere
condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende di una

186 del 2000, si stima equo determinare in euro 1.000,00 (mille/00).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso, il 24 giugno 2014

Il Consigliere estensore

Il Presidente

somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza n.

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