Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28484 del 17/05/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 28484 Anno 2016
Presidente: NOVIK ADET TONI
Relatore: BONI MONICA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MIGLIACCIO MICHELE N. IL 30/01/1976
avverso l’ordinanza n. 245/2015 TRIB. SORVEGLIANZA di BARI, del
09/06/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI;

Data Udienza: 17/05/2016

Ritenuto in fatto

1.Con ordinanza emessa il 9 giugno 2015 il Tribunale di sorveglianza di Bari
dichiarava inammissibile l’istanza avanzata dal condannato Michele Migliaccio di
ammissione alle misure alternative alla detenzione dell’affidamento in ai servizi
sociali, della detenzione domiciliare e della semilibertà per avere il condannato
subito precedente provvedimento di revoca della semilibertà e non essere trascorso

quella di affidamento in prova in casi particolari, ritenendo la misura inadeguata a
contenere la pericolosità del condannato e questi non in grado di assicurare la
puntuale osservanza delle prescrizioni che gli fossero imposte.
2. Avverso l’indicato provvedimento, ha proposto ricorso per cassazione
l’interessato a mezzo del difensore, chiedendone l’annullamento per illogicità della
motivazione e violazione di legge. Secondo il ricorrente, il Tribunale di sorveglianza
ha respinto la domanda senza considerare le necessità urgente di cura e di
reinserimento sociale del detenuto, mentre i precedenti recenti, considerati
sintomatici di pericolosità, consistono in denunce a piede libero per le quali non è
stata adottata alcuna misura coercitiva, tali quindi da non equivalere ad un giudizio
di responsabilità.

Considerato in diritto

L’impugnazione è inammissibile perché basata su motivi manifestamente
infondati e non consentiti nel giudizio di legittimità.
1.11 Tribunale di sorveglianza ha ampiamente e logicamente giustificato la
decisione assunta sulla scorta di una pluralità di argomenti: ha preso in esame i
precedenti penali e giudiziari del ricorrente, riguardanti reati molteplici e gravi
contro il patrimonio, la persona e l’ordine pubblico, la sottoposizione a misure di
prevenzione, la reiterata violazione delle relative prescrizioni, le informazioni fornite
dagli organi di polizia sulle condotte devianti e trasgressive poste in essere in tempi
recenti e l’intervenuta revoca per analoghe ragioni delle misure alternative già
accordategli.
Con corretto procedimento inferenziale, puntualmente argomentato, ne ha
dedotto la dedizione da parte del ricorrente al crimine ed una incontenibile spinta a
delinquere in vari settori mediante comportamenti che possono essere apprezzati
nel loro disvalore e nella rivelazione di devianza anche se non accertati con
pronuncia giudiziale irrevocabile, perché dimostrativi in sé di un atteggiamento
incompatibile con la sottoposizione all’esperimento.
Ha dunque concluso che, seppure la misura richiesta fosse utile sotto il profilo

1

il periodo di tre anni, previsto dall’art. 58-quater ord. pen., mentre respingeva


terapeutico, non sarebbe idonea a contenere le pulsioni delinquenziali e l’elevata
pericolosità sociale del Migliaccio, soggetto totalmente inaffidabile circa il rispetto
delle eventuali prescrizioni che gli fossero imposte. Tanto ha indotto il Tribunale a
ritenere inidonea la misura richiesta a prevenire il pericolo di ulteriori reati, giudizio
ampiamente giustificato in base agli elementi disponibili e non contraddetto dalle
eventuali modalità residenziali dell’affidamento richiesto, richiedenti comunque la
collaborazione responsabile e consapevole del sottoposto, nel caso non sussistente

Pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile con la conseguente condanna
del proponente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di
colpa insiti nella proposizione di impugnazione di tale tenore, della somma che si
stima equa di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali ed al versamento della somma di 1.000,00 euro alla Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 17 maggio 2016.

per quanto efficacemente esposto nell’ordinanza impugnata.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA