Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28482 del 24/06/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 28482 Anno 2014
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: GALLO DOMENICO

SENTENZA

Sul ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte d’appello di
Trieste nei confronti di
Bacco Luciano, nato a Padova il 20/8/1953;
Bonaldo Marino, nato a Camposampiero il 15/1/1952
Bosello Rudi, nato a Dolo 1’8/11/1965
Zanchin Ugo, nato a Santa Giustina in Colle il 26/2/1953
avverso la sentenza 3/7/2013 del Gup presso il Tribunale di Trieste;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Domenico Gallo;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale,
Massimo Galli, che ha concluso per l’annullamento con rinvio;

RITENUTO IN FATTO

1.

Con sentenza ex art. 425 cod. proc. pen., in data 3/7/2013, il Gup

presso il Tribunale di Trieste dichiarava non doversi procedere nei confronti di
Bacco Luciano, Bonaldo Marino, Bosello Rudi e Zanchin Ugo, imputati di
rapina aggravata ed altri reati satelliti, per essere i reati estinti per

1

Data Udienza: 24/06/2014

prescrizione, avendo determinato in anni 15 il termine di prescrizione.

3.

Avverso tale sentenza propone ricorso il P.G. eccependo che il reato

di rapina, commesso nel 1997, non si è ancora prescritto, poiché,
ricorrendo la circostanza aggravante di cui all’art. 112 cod. pen., contestata
in fatto, il termine ordinario di prescrizione è di 20 anni, a norma dell’art.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.

Il ricorso è fondato in punto di diritto. Nel capo di imputazione viene

contestata ai quattro imputati una condotta di rapina in concorso con tale
Miozzo, poi deceduto. Da ciò deriva che è stata chiaramente contestata in
fatto l’aggravante di aver agito con il concorso di cinque persone, prevista
dall’art. 112, comma 1. Di conseguenza per il calcolo della prescrizione,
sulla base delle regole previgenti la novella di cui alla L. 251/05, occorre
procedere all’incremento di 1/3 della pena massima prevista per la rapina
aggravata (anni 20), con la conseguenza che si supera il limite dei 24 anni,
che fa scattare il termine di prescrizione di anni 20, anziché 15, come
erroneamente determinato dal GUP. Essendo il fatto contestato come
commesso in data 18/7/1997, il termine di prescrizione non è ancora
decorso.
2.

Di conseguenza la sentenza impugnata deve essere annullata senza

rinvio, gli atti vanno trasmessi al Tribunale di Trieste per l’ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli
atti al Tribunale di Trieste per l’ulteriore corso.
Così deciso, il 24 giugno 2014

Il Consigliere estensore

Il Presidente

157 cod. pen. nel testo precedente la novella di cui alla L. 251/2005.

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