Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28482 del 05/03/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 28482 Anno 2013
Presidente: FERRUA GIULIANA
Relatore: GUARDIANO ALFREDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Santacroce Domenico, nato a Maddaloni il 22.5.1969, avverso la
sentenza pronunciata in data 11.1.2011 dal tribunale di Santa
Maria Capua Vetere, sezione distaccata di Marcianise;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Alfredo Guardiano;
udito il pubblico ministero nella persona del sostituto procuratore
generale don. Eduardo Scardaccione, che ha concluso per
l’annullamento senza rinvio della impugnata sentenza per

Data Udienza: 05/03/2013

estinzione del reato conseguente ad intervenuta remissione di
querela;
udito per la parte civile costituita l’avv. Gianluca Tretola del Foro
di Caserta, che ha concluso aderendo alla richiesta del pubblico

FATTO E DIRITTO

Con sentenza pronunciata l’ 11.1.2011 il tribunale di Santa Maria
Capua Vetere, sezione distaccata di Marcianise, in qualità di
giudice di appello, in riforma della sentenza con cui il giudice di
pace di Marcianise aveva condannato alle pene ritenute di
giustizia Costantino Michele e Costantino Salvatore, imputati del
delitto di cui agli artt. 110, 612, co. 1, c.p, commesso in danno di
Santacroce Domenico, mandava assolti gli imputati perché il fatto
non sussiste.
Avverso tale decisione proponeva ricorso, ai soli effetti civili, la
costituita parte civile rappresentando un unico motivo di
impugnazione, consistente nel vizio di cui all’art. 606, co. 1, lett.
e), c.p.p., in quanto, con motivazione contraddittoria, il giudice di
appello pur avendo riconosciuto che una sentenza di condanna
possa fondarsi anche solo sulle dichiarazioni della persona offesa
e la coerenza logica della narrazione del Santacroce in ordine alle
minacce ricevute dagli imputati, affermava l’insussistenza del
fatto, in considerazione della mancanza di riscontri oggettivi alle
dichiarazioni accusatorie di quest’ultimo, a suo avviso necessari
per la conflittualità di cui è portatrice la parte civile, senza
considerare che tale condizione è in un certo senso connaturale al

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ministero.

processo e non può mai giungere ad inficiare il valore di una
dichiarazione accusatoria coerente.
In questo caso, peraltro, evidenziava il ricorrente, un riscontro a
quanto riferito dal Santacroce è rappresentato dalle dichiarazioni
suo arrivo, gli imputati erano presenti in loco con la pala
meccanica in funzione e che gli animi erano ancora
particolarmente accesi, segno evidente che la condotta minatoria
dei prevenuti si era appena conclusa.
Successivamente alla presentazione del ricorso e nell’imminenza
della celebrazione dell’udienza innanzi a questo Collegio, in data 1
marzo 2013, presso gli uffici della sezione di polizia giudiziaria dei
CC. della procura della Repubblica di S. Maria C.V., il Santacroce
Domenico, per mezzo del suo procuratore speciale, rimetteva la
querela presentata nei confronti di Costantino Michele e di
Costantino Salvatore che aveva determinato l’insorgere a loro
carico del procedimento conclusosi con la sentenza di assoluzione
oggetto di ricorso per Cassazione, accettata dagli imputati per
mezzo del loro procuratore speciale, come si evince dal relativo
verbale in atti prodotto.
Tanto premesso, nonostante l’intervenuta accettazione della
remissione di querela, la richiesta delle parti di annullare senza
rinvio l’impugnata sentenza in conseguenza della intervenuta
estinzione del reato, non può essere accolta, dovendo, invece,
dichiararsi l’inammissibilità del ricorso proposto nell’interesse del
Santacroce.
Ed invero la remissione della querela da parte della persona
offesa, con rinuncia ad ogni sua pretesa per i fatti in essa indicati
nei confronti degli imputati (come espressamente affermato nella

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dell’agente Manone Tommaso il quale ha riferito che, all’atto del

nomina di procuratore speciale per remissione di querela
sottoscritta dal Santacroce con firma autenticata il 28.2.2013) e la
conseguente richiesta della parte civile volta ad ottenere la
pronuncia di una sentenza di annullamento senza rinvio per

estinzione del reato, hanno inciso sul ricorso per Cassazione
originariamente presentato avverso la sentenza di assoluzione del
tribunale sammaritano.
Trattandosi, infatti, di ricorso proposto dalla parte civile ai soli
effetti della responsabilità civile degli imputati, ai sensi dell’art.
576, c.p.p., sono precluse in questa sede pronunce in grado di
incidere sui profili penalmente rilevanti della sentenza impugnata,
tra cui va senza dubbio ricompresa la dichiarazione di estinzione
del reato per sopravvenuta remissione di querela accettata dagli
imputati.
Ne consegue che, anche alla luce della concomitante esplicita
rinuncia ad ogni pretesa vantata nei confronti degli imputati dal
Santacroce, l’intervenuta remissione di querela e la conseguente
richiesta di annullare senza rinvio la sentenza impugnata per
estinzione del reato formulata dal difensore, procuratore speciale
della parte civile avv. Tretola, assumono l’inequivoco significato di
una rinuncia (implicita) al ricorso per Cassazione, di cui è venuta
meno la ragione giustificatrice in considerazione dell’intervenuto
accordo tra le parti, con conseguente inammissibilità
sopravvenuta dell’impugnazione, ai sensi dell’art. 591, co. 1, lett.
d), c.p.p.
Tale approdo interpretativo appare conforme ai principi affermati
dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui la rinuncia
dell’impugnazione può avvenire anche implicitamente, purché in
modo univoco, quindi anche senza l’osservanza delle formalità

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()

previste dall’art. 589, c.p.p. (cfr. Cass., sez. I, 23.3.1994, n.
1416, Polifroni, rv. 197784), poiché quando non vi siano dubbi
sulla effettiva volontà della parte di rinunciare a perseguire le
finalità cui è destinato il mezzo di impugnazione prescelto (volontà
589, c.p.p.), non vi è motivo di non rispettarla solo per non avere
seguito la parte stessa il percorso normativamente prefissato dal
citato art. 589 del codice di rito, dovendo, in tale ipotesi,
prevalere, come pure è stato osservato (cfr. Cass., sez. VI,
11.3.2009, n. 12165, Marrazzo e altro, rv. 242931), le esigenze di
evidente economia processuale, in quanto l’efficienza del processo
penale rappresenta un bene costituzionalmente rilevante (cfr.
Corte Cost., sent. n. 353 del 1996).
Può, dunque, affermarsi il seguente principio di diritto: in caso di
ricorso per Cassazione proposto dalla parte civile ai soli effetti
civili, la successiva remissione della querela operata dalla parte
civile, cui faccia seguito la richiesta di quest’ultima volta ad
ottenere in sede di legittimità una pronuncia di annullamento
senza rinvio per estinzione del reato della sentenza impugnata,
assume il significato di una rinuncia implicita all’impugnazione, ai
sensi dell’art. 591,

co.

1, lett. d), c.p.p., con conseguente

inammissibilità del ricorso.
Sulla base delle svolte considerazioni il ricorso proposto
nell’interesse di Santacroce Domenico, dunque, va dichiarato
inammissibile, con condanna di quest’ultimo al pagamento delle
spese del procedimento, nonché, in favore della cassa delle
ammende, di una somma a titolo di sanzione pecuniaria, che
appare equo fissare in euro 500,00, non potendosi ritenere il
ricorrente del tutto immune da colpa nella determinazione della

la cui tutela rappresenta la rado delle formalità imposte dall’art.

evidenziata ragione di inammissibilità, che avrebbe potuto essere
evitata attraverso un più approfondito esame delle problematiche
ad essa sottese (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.

pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00
in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 5.3.2013

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al

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