Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28481 del 24/06/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 28481 Anno 2014
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: GALLO DOMENICO

SENTENZA

Sul ricorso proposto da
Osmanovic Valentino, nato a Pistoia il 26/6/1992
Dragutinovic Davide, nato in Macedonia il 11/1/1992
avverso la sentenza 18/6/2013 della Corte d’appello di Bologna, II sezione
penale;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Domenico Gallo;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale,
Massimo Galli, che ha concluso chiedendo il rigetto di entrambi i ricorsi;

RITENUTO IN FATTO

1.

Con sentenza in data 18/6/2013, la Corte di appello di Bologna,

esclusa la recidiva per Osmanovic, confermava la sentenza del Gup presso il
Tribunale di Bologna, in data 22/11/2012, che aveva condannato Osmanovic
Valentino e Dragutinovic Davide alla pena di anni tre di reclusione ed C.
900,00 di multa ciascuno per il reato di rapina aggravata, con la
concessione delle generiche equivalenti.

1

Data Udienza: 24/06/2014

2.

La Corte territoriale respingeva le censure mosse con gli atti

d’appello e confermava le statuizioni del primo giudice, ritenendo accertata
la penale responsabilità degli imputati in ordine al reato loro
concorsualmente ascritto, ed equa la pena inflitta, pur eliminando la
recidiva, erroneamente contestata all’Osmanovic.

Avverso tale sentenza propongono ricorso entrambi gli imputati, il

primo per mezzo del proprio difensore di fiducia ed il secondo
personalmente.
4.

Osmanovic Valentino deduce contraddittorietà e manifesta illogicità

della motivazione con particolare riguardo al profilo del travisamento della
prova, sia sotto il profilo dell’omessa derubricazione del reato che in ordine
all’attendibilità dell’individuazione fotografica posta a fondamento della
pronuncia di colpevolezza. Al riguardo si duole che la Corte territoriale
abbia travisato la prova in ordine alle modalità dell’impossessamento dei
beni e valori sottratti alla persona offesa, eccependo l’insussistenza del
requisito della violenza o della minaccia. Contesta, inoltre, la validità della
ricognizione fotografica, in quanto non preceduta da una descrizione delle
caratteristiche fisiche del soggetto e contraddittoria con le prime indicazioni
fornite alla pg. in cui i rapinatori erano stati descritti come soggetti di
carnagione chiara.
5.

Dragutinovic Davide solleva quattro motivi di ricorso con i quali

deduce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla
valutazione di attendibilità del riconoscimento fotografico ed in relazione
alla mancata derubricazione del fatto nell’ipotesi di reato di furto
aggravato, nonché con riguardo alla ritenuta insussistenza del concorso
anomalo, dolendosi, inoltre, del trattamento sanzionatorio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.

Entrambi i ricorsi sono infondati.

2.

I due ricorsi sollevano questioni analoghe in ordine all’attendibilità

2

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3.

dei riconoscimenti fotografici effettuati dalla persona offesa, Lu Jianyong, ed
alla mancata derubricazione del fatto nell’ipotesi del furto aggravato,
anziché della rapina, che possono essere trattate congiuntamente.

3.

Preliminarmente occorre rilevare che il vizio di “travisamento della

prova”, ricorre nel caso in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio
convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova

si tratta di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito
ai fini della decisione, ma di verificare se detti elementi sussistano” (Cass.
Sez. 5, Sentenza n. 39048 del 25/09/2007 Ud. (dep. 23/10/2007 ) Rv.
238215).

4.

Nel caso di specie non sussiste alcun travisamento della prova e le

pretese contraddittorietà o illogicità della motivazione dedotte dai ricorrenti
in realtà si esauriscono in censure in fatto, tendenti a provocare una nuova
valutazione delle prove, il che non è consentito in fase di legittimità.

5.

Quanto all’affidabilità dei riconoscimenti fotografici effettuati dalla

persona offesa, la questione è stata compiutamente esaminata dai giudici
dell’appello che hanno confutato gli argomenti sollevati dalle difese
appellanti, relativi alla non congruità dei riconoscimenti fotografici con le
scarne indicazioni fornite dal denunciante nelle prime sommarie
informazioni rese alla Polizia Stradale di Altedo, mezz’ora dopo l’accaduto,
nonché con le dichiarazioni contenute nel verbale della denuncia effettuata
il giorno successivo alla Questura di Treviso, ed hanno rilevato che
l’individuazione dei tre rapinatori (i due appellanti più Claudio Grillo,
giudicato separatamente) è avvenuta “senza dubbio alcuno”. La Corte
felsinea ha anche rilevato che l’attendibilità del riconoscimento operato dalle
persona offesa, è avvalorata dalla circostanza che i tre soggetti riconosciuti
dal rapinato sono gli stessi soggetti che si erano recati presso l’autosalone
per l’acquisto dell’Alfa Romeo, poi utilizzata per la fuga.

6.

Pertanto nessuna censura può essere mossa alla sentenza

impugnata che ha fondato il giudizio di responsabilità dei due prevenuti su
un percorso argomentativo privo di vizi logico giuridici e coerente con le
emergenze processuali.

3

incontestabilmente diverso da quello reale, considerato che, in tal caso, non

7.

Anche per quanto riguarda la qualificazione del fatto come rapina,

anziché furto aggravato, la questione è stata oggetto di specifica
confutazione da parte della Corte felsinea, che ha trovato comprensibile che
il denunciante solo nel verbale del 4/11/2012 abbia riferito per la prima
volta della spinta ricevuta dal Grillo, osservando che solo in tale occasione
egli ha descritto per la prima volta specificamente e dettagliatamente le

intimidatorio l’atteggiamento del Grillo, avendo il Lu, nella denuncia sporta
15 ore dopo il fatto dichiarato che il Grillo lo aveva aggredito verbalmente
per sapere dov’era la borsa contenente il denaro e le carte di credito. E’
evidente che nella fattispecie non ricorre alcun travisamento della prova, in
quanto lo stesso ricorrente riporta il passo della denuncia dove il rapinato
dichiarava: “vedendomi salire, la persona che si trovava al posto di guida,

mi aggrediva verbalmente, urlandomi, senza particolari in flessioni dialettali
“dov’è la borsa”.

Le conclusioni cui è pervenuta la Corte felsinea circa la

sussistenza dei presupposti della violenza e della minaccia che qualificano la
condotta di rapina differenziandola dal furto, pertanto sono perfettamente
logiche e coerenti con le emergenze processuali.

8.

Anche gli ulteriori due motivi sollevati dalla difesa di Dragutinovic

Davide sono infondati. La Corte ha risposto respingendo la tesi del
concorso anomalo con motivazione specifica e coerente con gli indirizzi
giurisprudenziali di questa Corte. Per quanto riguarda il trattamento
sanzionatorio, nessuna censura può essere mossa alla sentenza impugnata
che ha specificamente motivato sul punto.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il
ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al
pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali
Così deciso, il 24 giugno 2014

Il Consigliere estensore

Il Presidente

modalità della condotta tenuta dai tre uomini. La Corte ha ritenuto, inoltre,

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