Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28481 del 22/04/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 28481 Anno 2016
Presidente: GRILLO RENATO
Relatore: DI STASI ANTONELLA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
JENDOUBI RIDHA N. IL 20/04/1966
avverso la sentenza n. 2223/2012 CORTE APPELLO di TORINO, del
24/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI
STASI;

Data Udienza: 22/04/2016

RITENUTO IN FATTO
1.

Con sentenza pronunciata in data 24.1.2013, la Corte di appello di

Torino, pronunciando nei confronti dell’odierno ricorrente, in parziale riforma
della sentenza emessa nei confronti del predetto dal Giudice per le indagini
preliminari del Tribunale di Alessandria in data 4.11.2011, rideterminava la pena
allo stesso inflitta in anni sei e mesi quattro di reclusione ed euro 25.000,00 di
multa (ritenuta la continuazione tra i fatti oggetto dei presente processo e quelli

Corte di Appello di Torino il 26.5.2009)
2. – Avverso la sentenza, l’imputato ha proposto personalmente ricorso per
cassazione, con il quale censura la sentenza impugnata con riferimento alta
affermazione di responsabilità.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso va dichiarato inammissibile.
2. Il motivo articolato, infatti, è inammissibile per violazione dell’art. 606
comma 3 cod. proc. pen., atteso che lo stesso involge esclusivamente censure di
merito nei confronti dell’impugnata sentenza, riguardanti la rivalutazione del
compendio probatorio.
Il vizio risulta diretto ad indurre la rivalutazione del compendio probatorio,
senza l’indicazione di specifiche questioni in astratto idonee ad incidere sulla
capacità dimostrativa delle prove raccolte.
Il vizio di motivazione per superare il vaglio di ammissibilità non deve essere
diretto a censurare genericamente la valutazione di colpevolezza, ma deve
invece essere idoneo ad individuare un preciso difetto del percorso logico
argomentativo offerto dalla Corte di merito, sia esso identificabile come illogicità
manifesta della motivazione, sia esso inquadrabile come carenza od omissione
argomentativa; quest’ultima declinabile sia nella mancata presa in carico degli
argomenti difensivi, sia nella carente analisi delle prove a sostegno delle
componenti oggettive e soggettive del reato contestato.
Il perimetro della giurisdizione di legittimità è, infatti, limitato alla
rilevazione delle illogicità manifeste e delle carenze motivazionali, ovvero di vizi
specifici del percorso argomentativo, che non possono dilatare l’area di
competenza della Cassazione alla rivalutazione dell’interno compendio indiziario.
Le discrasie logiche e le carenze motivazionali eventualmente rilevate per essere
rilevanti devono, inoltre, avere la capacità di essere decisive, ovvero essere
idonee ad incidere il compendio indiziario, incrinandone la capacità dimostrativa.
2

di cui alla sentenza del Tribunale di Alessandria del 4.12.2008, confermata da

3. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte
costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per
ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria
dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen.,
l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma,
in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 1.500,00.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.500,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso in Roma, 22.4.2016

P.Q. M .

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA