Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2848 del 20/12/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 2848 Anno 2014
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: MICHELI PAOLO

SENTENZA

sul ricorso proposto nell’interesse di
Falcicchio Giuseppe, nato ad Altamura il 20/08/1982

avverso l’ordinanza emessa il 30/05/2013 dal Tribunale di Bari

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Paolo Micheli;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.
Giuseppe Volpe, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del
ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Il difensore di Giuseppe Falcicchio propone ricorso avverso l’ordinanza
indicata in epigrafe, reiettiva di una impugnazione presentata ai sensi dell’art.
310 del codice di rito nei confronti di un provvedimento adottato dalla Corte di
appello di Bari in data 27/03/2013, su istanza difensiva volta ad ottenere la
rimessione in libertà dello stesso imputato (in vinculis agli arresti domiciliari,

Data Udienza: 20/12/2013

momento della proposizione della richiesta

ex art. 299 cod. proc. pen., per

addebiti di furto e danneggiamento: come attestato nel corpo dell’ordinanza
oggetto di ricorso, il Falcicchio risulta essere stato condannato sia in primo che in
secondo grado). Il ricorrente, censurando alcune delle valutazioni esposte
nell’ordinanza sopra richiamata, evidenzia in particolare che il Tribunale non
avrebbe adeguatamente tenuto conto del lungo periodo di restrizione già sofferto
dal Falcicchio, da ritenere incidente sull’attualità e concretezza del pericolo di

2. Con atto datato 19/12/2013, il difensore ha formalizzato dichiarazione di
rinuncia al ricorso, segnalando che il proprio assistito risulta oggi ristretto in
espiazione pena nell’ambito del medesimo procedimento.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile, per sopravvenuta carenza di interesse a seguito
dell’attestata irrevocabilità della sentenza emessa nei confronti dell’imputato.
Alla dichiarazione di inammissibilità non consegue comunque la condanna del
Falcicchio al pagamento delle spese processuali o di una somma in favore della
Cassa delle Ammende, trattandosi di causa di inammissibilità sopravvenuta e
non riconducibile alla volontà del ricorrente.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso, per sopravvenuta carenza di interesse.

Così deciso il 20/12/2013.

commissione di nuovi reati della stessa specie.

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