Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2848 del 11/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2848 Anno 2016
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: GRASSO GIUSEPPE

Data Udienza: 11/11/2015

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PRECIADO SANTILLAN ALVARO MIGUEL N. IL 17/03/1976
avverso la sentenza n. 1345/2013 CORTE APPELLO di GENOVA, del
16/01/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO;

Ltfr

1. Preciado Santillan Alvaro Miguel, giudicato colpevole con la sentenza di
cui in epigrafe del reato di guida in stato d’ebbrezza alcolica con
l’aggravante della guida in ora notturna (art. 186, comma 2, lett. C e
comma 2-sexies, cod. della str.) e condannato alla pena di otto mesi di
arresto ed C. 4.000,00 di ammenda, deduce vizio motivazionale in
relazione trattamento sanzionatorio.
2. Il ricorso è inammissibile.
Le censure formulate sono manifestamente infondate ai sensi dell’art.
606, co. 3 0 , c.p.p. e sorrette da argomentazioni già vagliate e risolte
negativamente dal giudice del merito.
2.1. Invero, corretti ed insindacabili in sede di legittimità, sono i rilievi fattuali
del giudice di merito: tasso alcolemico altissimo (2,69 g/I) in soggetto già
condannato per illecita detenzione di stupefacenti.
La determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale
rientra nell’ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il
suo compito anche se abbia valutato globalmente gli elementi indicati
nell’articolo 133 c.p. Anzi, non è neppure necessaria una specifica motivazione
tutte le volte in cui la scelta del giudice risulta, come nel caso di specie,
contenuta in una fascia medio bassa rispetto alla pena edittale (cfr. ex plurimis
Cass. IV, 20 settembre 2004, Nuciforo, RV 230278).
Con particolare riferimento al diniego delle attenuanti generiche, il ricorrente
pretende che in questa sede si proceda ad una rinnovata valutazione delle
modalità mediante le quali il giudice di merito ha esercitato il potere
discrezionale a lui concesso dall’ordinamento ai fini della valutazione del
riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
L’esercizio di detto potere deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere
in misura sufficiente il pensiero del giudice in ordine all’adeguamento della pena
concreta alla entità effettiva del reato ed alla personalità del reo.
La concessione delle attenuanti generiche presuppone, inoltre, l’esistenza di
elementi suscettibili di positivo apprezzamento, di cui il giudice di merito deve
dare conto nella motivazione della sentenza.
A questo si aggiunga che, la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai fini
dell’art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa
dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria
decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purché non contraddittoria e
congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento
per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell’interesse dell’imputato
(Cass. 6, 42688\08, Caridi).
Nel caso di specie, ben congrua appare la ragione del diniego.
Si tratta di una considerazione ampiamente giustificativa del diniego della
concessione, che le generiche doglianze del ricorrente non valgono a scalfire.

3. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e al pagamento a favore della
Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma
di euro 1.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento della somma di mille euro alla
Cassa delle ammende.
Così d iso in oma, 11 novembre 2015
Il I unsigli:estensore
Giusep Grasso)

Il Pitsigeritl
(Claudiò 14,qsa”7

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