Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28479 del 22/04/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 28479 Anno 2016
Presidente: GRILLO RENATO
Relatore: DI STASI ANTONELLA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CARLOMAGNO ANTONIO N. IL 15/07/1955
avverso la sentenza n. 1571/2015 CORTE APPELLO di ROMA, del
16/09/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI
STASI;

Data Udienza: 22/04/2016

RITENUTO IN FATTO
1. – Con sentenza pronunciata in data 16.9.2015, la Corte di appello di
Roma, confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Roma in data 10.3.2015,
che aveva dichiarato Carlomagno Antonio responsabile dei reati di cui all’articolo
73 comma 1 e 4 e 73 comma 1 dpr n. 309/1990 (per illecita detenzione di
sostanza stupefacente del tipo cocaina e hashish e per illecita cessione di
sostanza stupefacente del tipo cocaina) e lo aveva condannato alla pena di anni

2. – Avverso la sentenza, l’imputato ha proposto personalmente ricorso per
cassazione e ne ha chiesto l’annullamento, lamentando vizio di violazione di
legge e vizio motivazionale in relazione all’omessa concessione del minimo
edittale.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo proposto.
2.

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, ai fini del

trattamento sanzionatorio, è sufficiente che il giudice di merito prenda in esame,
tra gli elementi indicati dall’art. 133 c.p., quello (o quelli) che ritiene prevalente
e atto a consigliare la determinazione della pena; e il relativo apprezzamento
discrezionale, laddove supportato da una motivazione idonea a far emergere in
misura sufficiente il pensiero dello stesso giudice circa l’adeguamento della pena
concreta alla gravità effettiva del reato e alla personalità del reo, non è
censurabile in sede di legittimità se congruamente motivato. Ciò vale, “a
fortiori”, anche per il giudice d’appello, il quale, pur non dovendo trascurare le
argomentazioni difensive dell’appellante, non è tenuto a un’analitica valutazione
di tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti, ma, in una
visione globale di ogni particolarità del caso, è sufficiente che dia l’indicazione di
quelli ritenuti rilevanti e decisivi ai fini della concessione o del diniego,
rimanendo implicitamente disattesi e superati tutti gli altri, pur in carenza di
stretta contestazione (Cassazione penale, sez. 4, 04 luglio 2006, n. 32290). Del
resto, in tema di determinazione della pena, quando la pena venga irrogata in
misura prossima al minimo edittale, e tanto più, in misura pari al minimo
edittale, come nella specie, l’obbligo di motivazione del giudice si attenua, sicché
è sufficiente anche il richiamo a criteri di adeguatezza, nel quale sono impliciti gli
elementi dì cui all’art. 133 c.p. (Sez. 2, n.28852 del 08/05/2013
dep.08/07/2013, Rv. 256464; sez. 4, 21 settembre 2007, n. 38536).

2

quattro di reclusione ed euro 22.000,00 di multa.

Il ricorrente articola motivo che contrasta con tale giurisprudenza
costante, le cui ragioni non tenta di confutare adducendo specifici motivi
nuovi o diversi per sostenere l’opposta tesi.
3. Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile ai
sensi dell’articolo 606 comma 3 cod. proc. pen.
4.

Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte

costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per
ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella
della

causa

di

inammissibilità»,

alla

declaratoria

dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen.,
l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma,
in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 1.500,00.

P.Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.500,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, 22.4.2016

determinazione

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