Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28479 del 04/06/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 28479 Anno 2014
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: IANNELLI ENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DI STEFANO SEBASTIANO MARIO N. IL 08/09/1989
BARATTA ALFREDO N. IL 01/09/1989
avverso la sentenza n. 376/2013 CORTE APPELLO di CATANIA, del
24/06/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/06/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ENZO IANNELLI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 04/06/2014

- 1- Tramite difensore, Di Stefano Sebastiano Mario e Baratta Alfredo ,con due distinti atti,ricorrono
avverso la sentenza della corte di appello di Catania, datata 24.6/19.9.2013, di conferma della
sentenza del gup del tribunale della stessa città che in data 4.12.2012, in abbreviato, li condannava
alla pena di anni due, mesi quattro di reclusione ed euro 600,00 di multa per i delitti di rapina
pluriaggravata e lesioni ex art. 81 cpv.,110, 582 e 628 commi 1 e 3 n. 3 bis c.p.
-2- In breve i fatti come concordemente ricostruiti dai giudici di merito: i due imputati, a bordo di
un motorino, giungono davanti alla abitazione della persona offesa, il Di Stefano rimane alla guida
con funzioni da palo,i1 Baratta ne discende, si dirige verso la persona offesa, le usa violenza, la
scaraventa a terra, le sale addosso per bloccarla, le stringe il collo con una mano e le strappa con l’
altra la collana
-3- Due, comuni le ragioni di doglianza dei ricorrenti, una terza solo propria del Di Stefano. Le
comuni: erronea qualificazione del fatto,da inquadrare invece nell’archetipo normativo dell’ art.
624 bis c,p, e violazione della norma- art. 582 cpv. c.p.- che subordina la perseguibilità delle lesioni
alla querela nel caso di specie insussistente. Carenza di motivazione, per la ragione di doglianza
esclusiva del Di Stefano, in ordine al contributo dell’ imputato alla condotta posta in essere
materialmente dal Baratta che non sarebbe giunto sul luogo del delitto a bordo del motociclo
guidato dal correo che non avrebbe per nulla poi contribuito alla svolgimento dell’azione.
-4- Infondati i due ricorsi per svolgere un discorso giustificativo con riferimento e in ordine alla
asserita erronea qualificazione del fatto di reato e in ordine alla mancanza di querela con riferimento
alle lesioni non condivisibile alla stregua della giurisprudenza unanime, da un lato, di precise
disposizioni normative sul punto, dall’altro. Elemento differenziatore tra rapina e furto con
destrezza non è il fatto che nel primo caso la violenza viene esercitata sulla persona, nell’altro sulla
cosa, ma la circostanza che, quand’anche la violenza sia esercitata sulla cosa, essa sia volta a vincere
le difese opposte dalla persona e quindi si ripercuota su di essa, nel qual caso si concretizza l’ipotesi
di rapina. Nel caso di specie vi è di più: le dichiarazioni della persona offesa e di un teste,
carabiniere, presente ai fatti sono chiaramente nel senso che la violenza si è esercitata sulla persona,
sbattuta a terra, immobilizzata per poi sottrarle agevolmente la collana che portava al collo. Il
delitto di lesioni,poi, è perseguibile d’ ufficio per essere state le stesse finalizzate alla commissione
del delitto di rapina. Ancora infondato è il motivo di ricorso che contesta il contributo causale del
Di Stefano: anche su questo versante le deposizioni testimoniali, la cui genuinità ed affidabilità non
sono per nulla contestate, e della persona offesa e del teste che ha assisto alla scena criminosa, sono
concordemente nel senso che il Di Stefano è arrivato a bordo del motorino guidato dal correo che,
durante lo svolgimento della azione, si era posto in vigile attesa della consumazione del delitto, per
poi consentire ad entrambi i correi la fuga.
La parte privata che ha proposto il ricorso deve essere condannata al pagamento delle spese del
procedimento.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 4.6.2014

Letti gli atti, la sentenza impugnata, i ricorsi;
Udita la relazione del cons. Enzo Jannelli;
Udite le conclusioni del S. Procuratore generale, Aurelio Galasso, per l’ inammissibilità dei ricorso.

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