Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28477 del 23/04/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 28477 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CITINO LEONARDO N. IL 11/08/1968 parte offesa nel procedimento
MARANO ANDREA N. IL 04/08/1970 parte offesa nel procedimento
c/
FERACE FRANCESCO N. IL 20/09/1959
avverso il decreto n. 319/2012 GIP TRIB. MILITARE di NAPOLI, del
04/05/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
LOCATELLI;
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lette/s~e-le conclusioni del PG Dott. 41,44e,t, )1 cue2-. VecuvuLtivkAd

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Uditi difensor Avv.;

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Data Udienza: 23/04/2013

RITENUTO IN FATTO
Con decreto del 4.5.2012 il Giudice dell’udienza preliminare del
Tribunale militare di Napoli disponeva l’archiviazione del procedimento
penale a carico di Ferace Francesco, indagato per il reato di minaccia ed
ingiuria ad inferiore commesso ai danni del maresciallo Citino Leonardo e
dell’ appuntato Marano Andrea.
Avverso il decreto il difensore delle persone offese Citino e Marano

per omessa avviso alle persone offese, nonostante esse avessero
presentato opposizione all’archiviazione con dichiarazione spedita a
mezzo lettera raccomandata il 21.4.2012 alla Procura militare della
Repubblica di Napoli.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
L’opposizione alla richiesta di archiviazione non ha il contenuto di un
atto di impugnazioni, non essendo diretta alla richiesta di riesame di un
provvedimento giurisdizionale; pertanto ad essa non è applicabile l’art.
583 cod.proc.pen. che consente la spedizione dell’atto di impugnazione a
mezzo raccomandata, con individuazione della data di proposizione
dell’impugnazione in quella di spedizione della raccomandata. L’atto di
opposizione previsto dall’art.410 cod.proc.pen. costituisce espressione
specifica della generale facoltà delle parti di presentare richieste al
giudice stabilita dall’art. 121 comma 1 cod. proc. pen., con la previsione
che le richieste debbano essere presentate “mediante deposito nella
cancelleria”. (conforme Sez. 5, n. 1623 del 12/04/1999, Magi, Rv.
213807). Poiché, nel caso in esame, tale procedura non è stata seguita e
l’atto di opposizione irritualmente spedito a mezzo posta è pervenuto alla
cancelleria del Giudice delle indagini preliminari dopo l’emissione del
decreto di archiviazione, non si è verifica alcuna nullità suscettibile di
denuncia con ricorso per cassazione ai sensi dell’art.409 comma 6
cod.proc.pen.
A norma dell’art.616 cod.proc.pen. i ricorrenti Citino e Marano
devono essere condannati al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

1

propone ricorso per i seguenti motivi: nullità del decreto di archiviazione

Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali.

Così deciso in Roma il 23.4.2013.

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