Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28477 del 22/04/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 28477 Anno 2016
Presidente: GRILLO RENATO
Relatore: DI STASI ANTONELLA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ESPOSITO ANTONIO N. IL 13/11/1963
avverso la sentenza n. 8518/2011 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
09/12/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI
STASI;

Data Udienza: 22/04/2016

RITENUTO IN FATTO
1. – Con sentenza pronunciata in data 9.12.2014, la Corte di appello di
Napoli, a seguito di appelli proposti dal PM e dall’imputato, riformava la sentenza
emessa dal Tribunale di Napoli in data 11.10.2010, che aveva dichiarato Esposito
Antonio responsabile del reato di cui all’articolo 73 dpr n. 309/1990
riconoscendogli l’ipotesi attenuata di cui al comma 5 della predetta norma, e,
esclusa l’ipotesi di cui all’articolo 73 comma 5 dpr e valutata la contestata

multa.
2. – Avverso la sentenza, l’imputato ha proposto personalmente ricorso per
cassazione e ne ha chiesto l’annullamento, lamentando vizio di violazione di
legge in relazione all’articolo 73 comma 5 dpr n. 309/1990.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo proposto.
2. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte la fattispecie di cui al
D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, può essere riconosciuta solo
nell’ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato
qualitativo e quantitativo, sia degli altri parametri espressamente richiamati dalla
disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell’azione); con la conseguenza che,
ove uno di detti indici risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione
resta priva di incidenza sul giudizio (ex plurimis, sez. un., 24 giugno 2010, n
35737; Sez.4, n.6732 del 22/12/2011, dep.20/02/2012, Rv.251942; Sez.3, n.
23945 del 29/04/2015, Rv.263651, Sez.3, n.32695 del 27/03/2015,Rv.264490).
Facendo buon governo di tale principio la Corte territoriale ha ritenuto non
configurabile l’ipotesi di cui al comma 5 dell’art. 73 DPR n. 309/1990, in quanto
dalle circostanze concrete dell’azione, particolarmente significative in quanto
realizzate in modo professionale, emergevano la non occasionalità della condotta
e la contiguità del prevenuto ad un più ampio circuito delinquenziale ove era
possibile procedere a consistenti approvvigionamenti.
Il ricorrente articola motivo che contrasta con tale giurisprudenza
costante, le cui ragioni non tenta di confutare adducendo specifici motivi
nuovi o diversi per sostenere l’opposta tesi.
3. Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile ai
sensi dell’articolo 606 comma 3 cod. proc. pen.
4.

Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte

costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per
2

recidiva, lo condannava alla pena di anni tre di reclusione ed euro 10.000,00 di

ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria
dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen.,
l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma,
in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 1.500,00.

P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle

ammende.
Così deciso in Roma, 22.4.2016

spese processuali e della somma di C 1.500,00 in favore della Cassa delle

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA