Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28477 del 10/04/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 28477 Anno 2014
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: VERGA GIOVANNA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
RUGGIERO GIOVANNI N. IL 15/11/1952
avverso la sentenza n. 1878/2005 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 18/05/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/04/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. goLd -I,G.-)–> ,’ r) .
che ha concluso per ,e ) i,„ .,-,-)., ‘Yr) L.:,–2, ,•h ,”e–; er ;
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Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 10/04/2014

MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza in data 18 maggio 2012 la Corte d’appello di Bologna confermava la sentenza
emessa dal Tribunale di Modena che in data 22 novembre 2004 aveva condannato Ruggiero
Giovanni per estorsione i4danno di Soglia Gianni.
Ricorre per Cassazione l’imputato deducendo che la sentenza impugnata è incorsa in
1. nullità per omessa notifica al difensore dell’avviso di differimento dell’udienza disposto

concomitante impegno processuale;
2. violazione di legge per mancata riqualificazione del fatto come esercizio arbitrario delle
proprie ragioni con violenza sulle cose
Il primo motivo di ricorso, relativo all’omessa notifica al difensore di fiducia, Avv. Pizza Nello,
dell’avviso di differimento dell’udienza disposto a seguito di accoglimento di legittimo
impedimento a comparire dello stesso per concomitante impegno processuale è
manifestamente infondato.
Dagli atti risulta che all’udienza dell’11.5.2012,ta corte d’appello dava atto che l’avvocato Pizza
Nello, difensore di fiducia dell’imputato Ruggiero Giovanni, sostituito ex articolo 97 codice
procedura penale dall’avvocato Cenacchi Claudio, aveva presentato richiesta di rinvio per
concomitante impegno processuale, disponendo il differimento dell’udienza al 18 maggio 2012
rendendo adotti del rinvio i presenti e quanti dovevano ritenersi legalmente presenti .
Ciò detto deve rilevarsi che principio generale in materia è che il difensore, il quale abbia
ottenuto il rinvio dell’udienza per legittimo impedimento a comparire, abbia diritto a ricevere
l’avviso di fissazione della nuova udienza solo laddove la data della stessa non sia stabilita
nell’ordinanza dibattimentale con la quale il rinvio viene disposto; altrimenti essendo l’avviso
ritualmente recepito dal difensore designato in sostituzione e presente alla pronuncia
dell’ordinanza (Sez. U., n. 8285 del 28.2.2006, imp. Grassia, Rv. 232906).
La presenza del difensore di ufficio nominato in luogo di quello impedito esclude rilievo
all’omessa notifica della data del rinvio del dibattimento e della nuova udienza, poiché questi
agisce in nome e per conto dell’avvocato di fiducia sostituito e rappresenta la parte
processuale interessata al corretto andamento del processo (cfr. ex multis, Cass. Sez. 5, 29
agosto 2001, Bedin, CED Cass., 219585; Cass., sez. 5, 11 marzo 2004, Cormio, ecc).

Il secondo motivo consiste, in massima parte, nella rinnovazione di una linea difensiva basata
su ragioni di merito. In ordine ad esse il collegio di seconda istanza si è espresso con
argomentazioni immuni da vizi logici e giuridici. In particolare la corte territoriale con una
valutazione in fatto, non censurabile in questa sede, ha affermato che la versione della parte
offesa di avere pattuito, quale prezzo complessivo per l’acquisto dell’autovettura, la somma di

a seguito di accoglimento di legittimo impedimento a comparire dello stesso per

euro 3500,00 e non la maggior somma di euro 5500,00 trovava plurime conferme,
espressamente indicate nella sentenza
A fronte di tutto quanto esposto dai giudici di merito il ricorrente contrappone unicamente
generiche contestazioni in fatto, con le quali, in realtà, si propone solo una non consentita – in
questa sede di legittimità – diversa lettura degli elementi valutati dai giudici di merito e senza
evidenziare alcuna manifesta illogicità o contraddizione della motivazione. Inoltre, le censure
del ricorrente non tengono conto delle argomentazioni della Corte di appello. In proposito

inammissibili i motivi di ricorso per Cassazione quando manchi l’indicazione della correlazione
tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto di
impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza
cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, ex art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c),
all’inammissibilità del ricorso (Si veda fra le tante: Sez. 1, sent. n. 39598 del 30.9.2004 – dep.
11.10.2004-rv 230634)
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al
pagamento delle spese processuali, e al versamento della somma di 1.000,00 euro in favore
della Cassa delle ammende
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali,
e al versamento della somma di 1.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deliberato in Roma il 10.4.2014

questa Corte Suprema ha più volte affermato il principio, condiviso dal Collegio, che sono

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