Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28476 del 23/04/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 28476 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: BARBARISI MAURIZIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Conte Pasquale

n. Il 21 maggio 1953

nei confronti di

Pagano Domini ko

n. il 22 luglio 1955

avverso
l’ordinanza 15 marzo 2012 — GIP del Tribunale Militare di Napoli;
sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Maurizio Barbarlsi;
lette le conclusioni scritte del rappresentante del Pubblico Ministero, sostituto Procuratore Generale Militare della Corte di Cassazione, che ha chiesto la declaratoria
dl Inammissibilità del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende;

Data Udienza: 23/04/2013

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Prima Sezione penale

Ritenute In fatto
1. — Con decreto pronunciato in data 15 marzo 2012, depositato in cancelleria il
15 marzo 2012, il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale Militare di Napoli,
ritenendo l’opposizione inammissibile per aver omesso di suggerire spunti investigativi di indagine limitandosi piuttosto a contestare Il giudizio di irrilevanza formulato dal Pubblico Ministero, in accoglimento della richiesta di archiviazione avanzata

a carico di Pagano Domenico, indagato per il reato di diffamazione aggravata.
2. — Avverso il citato provvedimento, tramite il proprio difensore, ha interposto
tempestivo ricorso per cassazione Pagano Domenico, chiedendone l’annullamento
per violazione di legge.
In particolare è stato rilevato dal ricorrente che il giudice aveva ritenuto l’opposizione inammissibile decidendo sulla stessa de plano entrando però ugualmente nel
merito della stessa. Inoltre aveva violato l’art. 227 del cod. pen. militare di pace
avendo erroneamente valutato l’infondatezza della notizia di reato.
2.1 — Con memoria difensiva avanzata, ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen., e
depositata in cancelleria il 2 aprile 2013, il difensore di Pagano Domenico, si assoclava alle argomentazioni espresse dal Procuratore generale militare nella sua requisitoria scritta, riprendendo e approfondendo le doglianze già avanzate in ricorso,
insistendo per raccoglimento delle medesime.

Osserva in diritto
3. — Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile con ogni dovuta conseguenza di legge.
3.1 — Deve ritenersi ricorribile per Cassazione il decreto di archiviazione, sia nel
caso in cui sia stato omesso l’avviso alla persona offesa che ne aveva fatto tempestivamente richiesta (Cass.33.: 6, 8
rv. 195326; rv. 192080) s

ie 1994 n. 1491, rv. 198737, Noschese;
,

non s rs-eigevistle questo ancorché tale noti-

ficazione non sia espressamente prevista dal codice di rito. Ciò non significa tuttavia che l’impugnazione, pur essendo svincolata dai termini di cui all’art. 585 cod.
proc. pen. (Cass., Sez. 3, 4 novembre 1997, n. 3618, rv. 209713, Luchi M G ed altro), possa ritenersi esercltabile fuori dal rispetto di qualsiasi termine (e dunque

Ud. in c.c.: 23 aprile 2013 — Pagano Domenico

RG: 45350/12, RU: 23;

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dalla pubblica accusa, disponeva l’archiviazione in relazione al procedimento penale

CORTE SUPREMA»! CASSAZIONE – Prima Sezione penale

azionabile in ogni momento e senza limiti temporali) ma anzi, considerato che la
prova della effettiva conoscenza del provvedimento di archiviazione deve tener luogo della (non prevista) notifica, il termine per la impugnazione decorrente dalla effettiva conoscenza, deve intendersi quello ordinario (quindici giorni).
Questa Corte condivide per vero l’orientamento secondo cui l’impugnazione del
decreto di archiviazione è soggetta al termine già previsto per i provvedimenti e-

questo termine debba ritenersi decorrere dalla conoscenza effettiva del provvedimento (in questo senso v. Cass., Sez. 2, 26 giugno 2007 n. 28613, Fusaroll; Sez.
6, 10 giugno 2004 n. 37905, Castellani, rv. 230309; 6 aprile 2000 n. 1663, Schiavon, rv. 216892; 29 marzo 2000 n. 1572, Wolf, rv. 220536; sez. 5, 11 febbraio
2000 n. 741, Messine°, rv. 215754; nel senso dell’inesistenza del termine v. invece
Cass., Sez. 2, 4 luglio 2003 n. 46274, Prochilo, rv. 226975).
Più dubbia è invece la soluzione sull’esistenza di un onere, se non di provare,
quanto meno di allegare le circostanze in cui è avvenuta l’effettiva conoscenza perché questo onere si risolverebbe, in buona sostanza, nell’affermazione dell’esistenza, nel caso di proposizione dell’impugnazione in tempi differiti (di quanto?) rispetto
a quelli prossimi al deposito del provvedimento, di un onere di provare o allegare
l’inesistenza di un fatto (la conoscenza anteriore).
Nel caso in esame non è peraltro necessario risolvere il problema indicato emergendo dagli atti del procedimento, che questa Corte può esaminare essendo
stata dedotta una violazione di natura processuale sicché trattandosi di

error in

procedendo il giudice di legittimità è anche giudice del fatto (Cass., Sez. 6, 16 marzo 1990, Pezzoni, rv. 183864; Sez. 3, 29 ottobre 1993, rv. 195875; Sez. 6, 4 febbraio 1998, rv. 210378; Sez. 6, 21 ottobre 1998, rv. 213332) che il ricorrente è
venuto formalmente a conoscenza dell’esistenza e del contenuto del decreto impugnato in data 22 maggio 2012. Risulta per vero In atti la comunicazione 15 maggio
2012 della Procura Militare della Repubblica di Napoli diretta proprio alla parte offesa con cui quest’ultima veniva notiziata del provvedimento di archiviazione in data
22 maggio 2012: ne consegue che il ricorso per cassazione, presentato in data 5
luglio 2012, deve ritenersi fuori termine e pertanto inammissibile.
4. — Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di ele-

Ud. in c.c.: 23 aprile 2013 — Pagana Domenico — RG: 45350/12, RU: 23;

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messi in camera di consiglio dall’art. 585 cod. proc. perì., comma 1, lett. a) e che

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CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Prima Sezione penale

menti indicativi dell’assenza dl colpa (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), al versamento della somma di 1.000,00 (mille) alla Cassa delle Ammende

per questi motivi
dichiara Inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe-

Ammende.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 23 aprile 2013
onsigliere estensore

Il Presidente

se processuali e al versamento della somma di 1.000,00 (mille) alla Cassa delle

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