Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28476 del 10/04/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 28476 Anno 2014
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: VERGA GIOVANNA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BORTONE FRANCO N. IL 15/02/1963
BORTONE ANTONIO N. IL 06/04/1939
avverso la sentenza n. 1637/2006 TRIB.SEZ.DIST. di AVERSA, del
16/04/2007
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/04/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA
Udito il Procuratore Generale in persona del non. Foo1cv)D7» it
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Data Udienza: 10/04/2014

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ordinanza in data 15 maggio 2300 la corte d’appello di Napoli disponeva la conversione
degli appelli proposti da Bertone Antonio e da Bertone Franco avverso la sentenza del
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 16 aprile 2003 in ricorso per cassazione sul
presupposto che la sentenza era stata emessa ex art. 469 c.p.p.

c.p.p., il reato è estinto per intervenuta prescrizione, previa concessione delle circostanze
attenuanti generiche e i Bertone con l’impugnazione lamentavano la mancata assoluzione nel
merito
Ciò detto deve rilevarsi che l’art. 469 c.p.p. stabilisce che, salvo quanto previsto dall’art. 129
c.p.p., comma 2, nel caso in cui l’azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere
proseguita, ovvero se il reato è estinto e se per accertarlo non è necessario il dibattimento, il
giudice pronuncia sentenza inappellabile in camera di consiglio sentiti il pubblico ministero e
l’imputato. La giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che, allorquando una
sentenza, sia pure per una causa di improcedibilità dell’azione penale o di estinzione del reato,
è pronunciata in pubblica udienza, dopo le formalità di verifica della costituzione delle parti, la
sentenza stessa deve considerarsi come sentenza dibattimentale ed è, pertanto, soggetta
all’appello, a prescindere dal “nomen iuris” attribuitole (Sez. 2, Sentenza n. 48340 del
17/11/2004 Cc. – dep. 15/12/2004 P.G. in proc. Carducci ed altro, CED 230535).
Nella concreta fattispecie, si era in pubblica udienza, dopo la regolare costituzione delle parti e
l’ammissione delle prove il Tribunale aveva proceduto al differimento ad altra data dove è stata
pronunciata la sentenza censurata. La sentenza in esame non è pertanto una sentenza ex art.
469 c.p.p. (e quindi ricorribile), ma si atteggia come sentenza ex art. 129 c.p.p. e, come tale,
appellabile (vedi ancora Cass. Sez. VI, sent. n. 2175 del 23.2.2000; Cass. Sez. V, ord. 6828
del 4.1.1999; Cass. Sez. III, n. 12014 del 23.12.1997).
Deve pertanto essere annullata senza rinvio l’ordinanza della corte d’appello di Napoli in data
15 maggio 2013 che ha disposto la conversione dell’appello in ricorso per cassazione e deve
disporsi la trasmissione degli atti alla stessa corte d’appello per il giudizio.

P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza della corte d’appello di Napoli in data 15 maggio 2013 che ha
disposto la conversione dell’ appello in ricorso per cassazione e dispone trasmettersi gli atti alla
stessa corte d’appello pervgiudizio
Così deliberato in Roma il 10.4.2014
1

Il tribunale alla pubblica udienza del 16.4.2007 aveva dichiarato, visti gli artt. 469 e 533

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