Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28475 del 23/04/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 28475 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: BARBARISI MAURIZIO

SENTENZA
sul ricorso proposto dal:
Procuratore generale premo la Corte di Appello di Genova
nei confronti di:
Nie Wei

n.1 111 maggio 1963

avverso
l’ordinanza 20 ottobre 2010 — Tribunale di Genova;
sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Maurizio Barbarisi;

lette le conclusioni scritte del rappresentante del Pubblico Ministero, sostituto Procuratore Generale della Corte dì Cassazione, che ha chiesto l’annullamento senza
rinvio della sentenza impugnata;

Data Udienza: 23/04/2013

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Prima Sezione penale

Ritenuto in fatto
1. — Con sentenza emessa In data 20 ottobre 201.0, depositata in cancelleria il
29 ottobre 2010, Il Tribunale di Genova applicava, al sensi dell’art. 444, a Nle Wei
la pena mesi cinque e giorni dieci di reclusione, per il reato di cui all’art. 14 comma
5 ter D. L.vo n. 286/98.

Generale territoriale chiedendone l’annullamento per violazione di legge e vizi motivazionali in ordine alla concessione delle attenuanti generiche.

Osserva In diritto
3. — Il ricorso è fondato e merita accoglimento: l’ordinanza impugnata va annullata senza rinvio.
3.1 — La fattispecie che punisce la condotta di ingiustificata inosservanza
dell’ordine di allontanamento del questore, ancorché posta in essere prima della
scadenza dei termini per il recepimento della direttiva 2008/115/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, deve considerarsi non più applicabile
nell’ordinamento interno, a seguito della pronuncia della Corte di giustizia U.E. 28
aprile 2011 (nell’ambito del processo El Dridi, C-61/11PPU), che ha affermato
l’incompatibilità di detta norma incriminatrice con la predetta normativa comunitaria, determinando effetti sostanzialmente assimilabili alla “aboliti() criminis”: con la
conseguente necessità di dichiarare, nei giudizi di cognizione, che il fatto non è più
previsto dalla legge come reato, e fare ricorso in sede di esecuzione – per via di interpretativa estensiva – alla previsione dell’art. 673 cod.proc.pen. (cft. Sez. I,
28.4.2011, n. 22105 e 29.4.2011 , n. 20130). Il decreto legge 23 giugno 2011, n.
89, convertito con modificazioni in I. 2 agosto 2011, n. 129 – recante disposizioni
urgenti per il completamento dell’attuazione alla direttiva suindicata sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva sul rimpatrio di
cittadini dl paesi terzi irregolari – ha quindi novato la fattispecie (sostanzialmente
confermando l’intervenuta abolitlo criminls). La nuova formulazione dell’art. 14,
comma 5-ter, d.igs. n. 286 del 1998, introdotta con l’intervento normativo suindicato, non realizza infatti una continuità normativa con la precedente disposizione,
non soltanto per lo iato temporale intercorrente con l’effetto della direttiva, ma anche per la diversità strutturale dei presupposti e la differente tipologia della condot-

Ud. in c.c.: 23 aprile 2023 — Nle Wel

RG: 44165/12, RU: 21;

2.— Avverso il citato provvedimento è insorto tempestivamente il Procuratore

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Prima Sezione penale

ta necessari ad integrare l’illecito delineato. Sul punto basterà ricordare che oggi
alla intimazione di allontanamento si può pervenire solo all’esito infruttuoso dei
meccanismi agevolatori della partenza volontaria e allo spirare del periodo di trattenimento presso un centro a ciò deputato (CE). Il d.l. citato ha istituito dunque
una nuova incriminazione, applicabile solo ai fatti verificatisi dopo l’entrata in vigore
della novella. L’intervenuta aboliti° crIminis, impone quindi di risolvere il problema
che si pone nella presente fattispecie, connotata dalla particolarità della inammissi-

dalla stesso imputato, con motivazione che, ancorché succinta, sarebbe in astratto
adeguata ai parametri richiesti per tale genere di decisioni), nel senso che l’incorripatibilità è destinata a prevalere anche sulla causa di inammissibilità del ricorso, in
quanto alla impossibilità di rilevare cause di non punibilità in costanza di ricorso inammissibile, resistono le ipotesi di successione di leggi, riconducibili all’art. 2 cod.
pen. La nozione di condanna, ricavabile da tale norma in combinato con l’art. 673
cod. proc. pen., non può essere difetti che ricondotta al giudicato formale e ciò
comporta che, fin tanto che esso non si è formato, spetta al giudice della cognizione
prendere atto, in particolare, della intervenuta abolitio criminis e annullare la condanna per fatto divenuto privo di rilievo penale.
4. — Ne consegue che deve adottarsi pronunzia ai sensi dell’art. 620 cod. proc.
pen. come da dispositivo

per questi motivi
annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché Il fatto non è preveduto dalla legge come reato.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 23 aprile 2013
Il C sigliere estensore

Il Presidente

3

bilità del ricorso (avendosi riguardo a sentenza di applicazione della pena richiesta

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