Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28475 del 22/04/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 28475 Anno 2016
Presidente: GRILLO RENATO
Relatore: LIBERATI GIOVANNI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DIALLO MAMADOU OURY N. IL 01/01/1968
DIALLO MAMADOU ALIOU N. IL 16/01/1977
BAH AMADOU N. IL 25/01/1975
avverso la sentenza n. 3841/2015 CORTE APPELLO di MILANO, del
05/10/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNI LIBERATI;

Data Udienza: 22/04/2016

RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’appello di Milano ha respinto le
impugnazioni proposte da Diallo Mamadou Oury, Diallo Mannadou Aliou e Bah Amadou nei
confronti della sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Milano del 6
febbraio 2015, con cui erano stati condannati, a seguito di giudizio abbreviato, alla pena
di anni cinque e mesi quattro di reclusione ed euro 20.000 di multa per il reato di cui
all’art. 73 d.P.R. 309/90 (per avere in concorso importato e detenuto a fini di spaccio
grammi 335,20 di cocaina).

Avverso tale sentenza hanno proposto ricorsi congiunti tutti e tre gli imputati,
prospettando illogicità della motivazione in ordine al giudizio di equivalenza tra le
attenuanti generiche e l’aggravante contestata, soprattutto in relazione alla posizione di
Diallo Mamadou Aliou, di cui non era certa la partecipazione al fatto, stante la genericità
del rilievo del ritrovamento della sostanza stupefacente all’interno della abitazione
comune, e lamentando l’insufficiente considerazione della devoluzione della somma di
euro 1.000,00 ciascuno alla comunità di recupero Il Gabbiano.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono manifestamente infondati.
Come già affermato in numerose precedenti decisioni assunte in sede di
legittimità, va qui ribadito che Le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra
opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di
merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di
ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi
quella che per giustificare la soluzione dell’equivalenza si sia limitata a ritenerla la più
idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto

(SU 25.2.2010, n.

10713, Rv. 245931)
Nel caso in esame la Corte territoriale ha reso adeguata ed ampia motivazione
sulle ragioni e sui criteri per i quali ha ritenuto di confermare il giudizio di equivalenza tra
l’aggravante del numero delle persone e le attenuanti generiche (riconosciute in virtù
delle ammissioni di responsabilità di tutti gli imputati, peraltro necessitate dal quadro
probatorio, e della devoluzione della somma di euro 1.000,00 da parte di ciascuno alla
comunità di recupero Il Gabbiano), evidenziando l’organizzazione e la rilevanza della
attività di spaccio, desunta dai quantitativi di sostanza stupefacente detenuti nella
comune abitazione degli imputati, dalla suddivisione della stessa in vari involucri e dalle
somme di denaro a disposizione degli stessi, riposte nelle valigie di ciascuno di essi ed
indicativi dei notevoli guadagni ritratti dalla attività illecita: si tratta di motivazione del
tutto corretta sul piano del diritto e non sindacabile nel merito.
I ricorsi, in conclusione, devono essere dichiarati inammissibili.

1

11-C4.4

Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e
rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia
proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma
dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del
versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata
in C 1.500,00.
P.Q.M.

pagamento delle spese processuali e della somma di C 1.500,00 in favore della Cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma, il 22 aprile 2016
Il Consigliere estensore

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti singolarmente al

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