Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28475 del 10/04/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 28475 Anno 2014
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: VERGA GIOVANNA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
LOPRESTI GIOVANNI PAOLO N. IL 20/09/1956
avverso la sentenza n. 357/2011 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
TARANTO, del 26/06/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/04/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Fo ota_no-n
che ha concluso per .A v>) a€–

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

,z4

Data Udienza: 10/04/2014

MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza in data 26 giugno 2012 la Corte d’appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto
confermava la sentenza emessa dal locale Tribunale, sezione distaccata di Ginosa in data
21/12/2009 nei confronti di Lopresti Giovanni per il reato di cui all’articolo 641 codice penale.
Ricorre per cassazione l’imputato deducendo nullità della sentenza per violazione degli articoli
429,178 179 codice di procedura penale. Sostiene che, come si evince dall’estratto
contumaciale, venne erroneamente considerato irreperibile con la conseguenza che gli atti del

contumaciale della sentenza di primo grado non riportava correttamente i suoi estremi
anagrafici che erano stati corretti irritualmente dall’Ufficio matricola.
Il ricorso è manifestamente infondato. I giudici d’appello hanno dato atto che il decreto di
irreperibilità, al di là del mero errore materiale circa l’indicazione della data di nascita, è stato
emesso in osservanza delle disposizioni di cui all’articolo 159 codice procedura penale. In
particolare è stato dato atto che dalla documentazione acquisita è risultato che le ricerche
furono effettuate nei confronti di Lopresti Giovanni nato a Magenta il 20 settembre 1956 e
quindi con la data di nascita esatta. Tant’è vero che tali ricerche consentirono ai carabinieri di
Magenta di accertare l’emigrazione dell’interessato a Trecate dove poi fu accertato “il
trasferimento altrove”. Con la stessa data di nascita furono eseguite invano le ricerche nel
comune di Cori risultante dalla patente di guida presentata dall’imputato al momento della
registrazione alberghiera.
Con riguardo all’eccepita irregolare notifica del’estratto contumaciale della sentenza con le
correzioni dei suoi dati anagrafici deve rilevarsi che, come correttamente indicato dal giudice
d’appello, nessuna incidenza ha avuto con riguardo alla presentazione dell’ impugnazione e alla
sua partecipazione al giudizio d’appello.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile e il ricorrente

condannato al

pagamento delle spese processuali, e al versamento della somma di 1.000,00 euro in
favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali,
e al versamento della somma di 1.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deliberato in Roma il 10.4.2014

procedimento furono notificati al difensore d’ufficio. Lamenta altresì che l’estratto

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA