Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28474 del 23/04/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 28474 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DELEO ROBERTO N. IL 05/09/1970
avverso l’ordinanza n. 572/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di
ANCONA, del 11/07/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
LOCATELLI;
lette/swgite le conclusioni del PG Dott. Li. (..U-Utt ,h 1 —
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Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 23/04/2013

RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 11.7.2012 il Tribunale di sorveglianza di Ancona
rigettava la richiesta di riabilitazione presentata da Deleo Roberto,
condannato con sentenza della Corte di appello di Ancona per il delitto di
bancarotta semplice, per mancato integrale adempimento delle
obbligazioni civili nascenti dal reato.
Avverso l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza il difensore del

ult.comma n.2 cod. pen.:il ricorrente ha dimostrato di aver provveduto
all’adempimento delle obbligazioni civili per quanto possibile e
compatibilmente con le sue capacità economiche, che non gli consentono
di soddisfare tutti i creditori. Con memoria di replica ribadisce il
contenuto del ricorso con richiami giurisprudenziali.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Il Tribunale di sorveglianza, premesso che il reato commesso dal
ricorrente era consistito nella sottrazione ai creditori della somma di lire
116.974.701, ha ritenuto ingiustificato la condotta del condannato di
contattare, ai fini risarcitori, soltanto alcuni dei creditori, trascurando in
particolare i titolari dei crediti più cospicui, ed ha reputato Deleo persona
benestante, in quanto titolare di una rendita mensile di euro 5.000
nonché collaboratore di un’azienda operante nel settore dei servizi di
ingegneria.
Ribadito che la concessione della riabilitazione postula che il
condannato provi di avere adempiuto al risarcimento integrale dei danni
patrimoniali e morali cagionati dal reato, salvo che dimostri di non essere
nella materiale condizione di adempiere (Sez. 1, n. 23902 del
03/06/2010, Perfundi, Rv. 247991), si osserva che la motivazione del
Tribunale di sorveglianza, che ha ritenuto l’insussistenza della dedotta
impossibilità del condannato di adempiere interamente le obbligazioni
civili, è priva di vizi logici ed incensurabile nel merito.
A norma dell’art.616 cod.proc.pen. il ricorrente Deleo Roberto deve
essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

condannato ricorre per cassazione deducendo violazione dell’art.179

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.

Così deciso in Roma il 23.4.2013.

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