Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28473 del 23/04/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 28473 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ANNONI MATTEO GIULIO N. IL 17/12/1980
avverso l’ordinanza n. 1317/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di
MILANO, del 23/05/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
LOCATELLI;
h1.4
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
,e(…co.
9,A0 cLAIL. ev■

Uditi difensor Avv.;

02-12,`

I

cPmz,

Data Udienza: 23/04/2013

RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 23.5.2012 il Tribunale di sorveglianza di Milano
rigettava l’istanza di riabilitazione proposto da Annoni Matteo in quanto
“non sono state compiute le obbligazioni civili nascenti dal reato”.
Avverso l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza il difensore del
condannato ricorre per mancanza, illogicità e carenza di motivazione: il
Tribunale di sorveglianza non ha esaminato le argomentazioni

l’insussistenza di un danno risarcibile:nell’episodio del furto
dell’autovettura ( sentenza n.1 certificato penale) il veicolo era stato
immediatamente recuperato; in riferimento alla condanna per il furto al
supermercato ( sentenza n.4 certificato penale) la refurtiva era stata
immediatamente recuperata e resa all’esercizio commerciale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
A norma dell’art.179 ultimo comma n.2 cod.pen. costituisce causa
ostativa alla riabilitazione il mancato adempimento degli obbligazioni
civili, restitutorie e di risarcimento dei danni patrimoniali e non
patrimoniali, nascenti dal reato ai sensi dell’art.185 cod.pen., essendo
onere dell’interessato fornire la prova di trovarsi nella impossibilità di
adempiere.
La motivazione del Tribunale di sorveglianza che, in presenza della
commissione di reati contro il patrimonio, rileva che il condannato non ha
adempiuto agli obblighi civili nascenti da essi, per quanto sintetica, indica
in maniera esplicita la causa giuridica per la quale il beneficio della
riabilitazione non è stato concesso.
Le censure sviluppate nei motivi di ricorso confermano la sussistenza
della causa ostativa ritenuta dal Tribunale di sorveglianza, risultando dal
certificato penale allegato alla ordinanza che i fatti per cui sono
intervenute le condanne indicate ai n.1 e n.4 attengono a due episodi di
furto consumato, produttivi comunque di danno patrimoniale ovvero non
patrimoniale soggetto all’obbligo risarcitorio previsto dall’art.179 ultimo
comma cod.pen..

prospettate nell’ istanza di riabilitazione con la quale si affermava

A norma dell’art.616 cod.proc.pen. il ricorrente Annoni Matteo deve
essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.

Così deciso in Roma il 23.4.2013

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA