Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28473 del 10/04/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 28473 Anno 2014
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: VERGA GIOVANNA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MASTROMATTEO FRANCO N. IL 02/11/1979
avverso la sentenza n. 1342/2010 CORTE APPELLO di BARI, del
06/11/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/04/2014 la relazione fatta dal
.
Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA
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Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. h50.4,04 D’n
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Udito, per la parte civile, l’Avv
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Data Udienza: 10/04/2014

MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza in data novembre 2012 La corte d’appello di Bari confermava la sentenza del
Tribunale di Lucera, sezione di Rodi Garganico che in data 4 marzo 2010 aveva condannato
Mastromatteo Franco per costruzione abusiva e invasione di terreni.
Ricorre cassazione l’imputato deducendo che la sentenza impugnata è incorsa in
1. vizio della motivazione. Contesta la valutazione delle prove operata dai giudici di

2. violazione di legge perché il giudice di merito ha fissato la pena in euro 40.000,00
operando il calcolo sulla scorta di quanto statuito dalla sentenza numero 15 del 1997
della Suprema Corte ritenuta dal ricorrente non condivisibile in quanto il reato più grave
è quello di cui all’articolo 633 c.p.
La prima doglianza è formulata in modo assolutamente generico, in violazione di quanto
prescritto dall’art. 581 c.p.p., lett. c). Sono manifestamente insussistenti, del resto, i vizi di
motivazione pur genericamente denunciati, perché la Corte territoriale ha compiutamente
esaminato le doglianze difensive ed ha dato conto del proprio convincimento sulla base di tutti
gli elementi a sua disposizione, esaurientemente argomentando circa la pronuncia di
responsabilità.
Nell’esame operato dai giudici del merito le acquisizioni probatorie risultano interpretate nel
pieno rispetto dei canoni legali di valutazione e risultano applicate con esattezza le regole della
logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la conferma delle conclusioni
di colpevolezza.
Il secondo motivo di ricorso è fondato . Deve infatti rilevarsi che in caso di concorso fra delitto
e contravvenzione, “violazione più grave” è sempre il delitto: sia perchè questo, nella scala dei
disvalori sociali, è ontologicamente collocato su un livello superiore alla contravvenzione, con
ciò il legislatore offrendo il criterio oggettivo più sicuro e costante per la determinazione
dell’indice di gravità; sia perchè il giudizio di gravità, avendo per oggetto la “violazione” della
norma, ossia il tipo di condotta trasgressiva (delitto o contravvenzione) e non già la pena da
applicare (che postula la preventiva individuazione del tipo di reato al quale essa va poi
correlata), non può che essere ancorato a quel criterio, nè altro sarebbe ammissibile senza
violare il principio di legalità.
Non essendovi pertanto dubbio che nel sistema del nostro codice la distinzione tra delitti e
contravvenzioni è poggiata sulla ritenuta maggiore gravità dei fatti illeciti considerati quali
delitti, deve ritenersi che nel concorso tra delitti e contravvenzioni violazione più grave debba
esser considerata quella costituente delitto anche nel caso in cui la contravvenzione sia punita
edittalmente con una pena di maggior quantità rispetto a quella prevista per il delitto. Il

merito;

discorso quantitativo serve infatti come integratore solo quando si tratti di pene di egual
specie, al fine di decidere la maggior gravita dell’una o dell’altra violazione.
Deve aggiungersi che secondo la costante giurisprudenza di questa Corte nell’individuazione
del concreto trattamento sanzionatorio non è consentito applicare una pena-base inferiore al
minimo edittale previsto per uno qualsiasi dei reati unificati dall’identità del disegno nel caso
però di concorso di reati puniti con sanzioni omogenee sia nel genere che nella specie (Sez. U,
n. 20798 del 24/02/2011, Indelicato, cit.; Sez. U, n. 15 del 26/11/1997, Varnelli, cit.; Sez. U,

decisioni si argomenta, infatti, che, in caso di reati unificati dall’identità del disegno criminoso
in ordine ai quali debba trovare applicazione una pena di identica specie, ove l’uno di essi sia
punito con pena più elevata nel massimo e l’altro con pena più elevata nel minimo, la pena da
irrogare in concreto non può essere inferiore alla seconda previsione edittale (v. anche Sez. 3,
n. 19737 del 14/04/2011, Bessi, Rv. 250335; Sez. 3, n. 9261 del 28/01/2010, Del Prete, Rv.
246236; Sez. 5, n. 12473 del 11/02/2010, Salviani, Rv. 246558; Sez. 2, Sentenza n. 19148
del 19/04/2007, Carmellino, Rv. 236406; Sez. 2, Sentenza n. 10987 del 17/02/2005, Contini,
Rv. 231327; Sez. 5, n. 4503 del 15/10/1997, Pellegrino, Rv. 209663; Sez. 6, n. 4087 del
19/02/1997, Bassi, Rv. 207402; da ultimo SU n. 25939 del 2013 Rv. 255348 che ha
affermato che “in caso di concorso di reati puniti con sanzioni omogenee sia nel genere che
nella specie per i quali sia riconosciuto il vincolo della continuazione, l’individuazione del
concreto trattamento sanzionatorio per il reato ritenuto dal giudice più grave non può
comportare l’irrogazione di una pena inferiore nel minimo a quella prevista per uno dei reatisatellite”.
In sintesi:
in caso di reati da unificare nel vincolo della continuazione puniti con pene eterogenee più
grave è quella prevista per il delitto indipendentemente dal fatto che il primo sia punito con la
sola multa e la seconda con pena congiunta e dall’eventualità che, operando la continuazione
sulla pena base stabilita per il delitto, sia comminata una pena pecuniaria inferiore alla pena
minima prevista per la contravvenzione (Rv. 207455; Rv. 229007)
Nel caso in esame la corte territoriale non si è attenuta ai principi indicati. Ha infatti individuato
come reato più grave il delitto di cui al capo D) applicando però la pena in misura non inferiore
a quella prevista per la contravvenzione satellite unificata nel vincolo della continuazione.
La sentenza deve pertanto essere annullata sul punto. Medio tempore si sono prescritte le
contravvenzioni contestate per essere decorso il termine massimo previsto dalla legge .
La sentenza deve pertanto essere annullata senza rinvio con riferimento a tutte le
contravvenzioni contestate per essere estinte per intervenuta prescrizione e con rinvio ad altra
sezione della corte d’appello di Bari per la determinazione della pena con riferimento al residuo

n. 4901 del 27/03/1992, Cardarilli, cit.; v. anche Corte Cost., ord. n. 11 del 1997). In tali

delitto di cui agli articoli 633,639 bis codice penale. Il ricorso deve essere dichiarato
inammissibile nel resto.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata con riferimento a tutte le contravvenzioni
contestate per essere estinte per intervenuta prescrizione e con rinvio ad altra sezione della
corte d’appello di Bari per la determinazione della pena con riferimento al residuo delitto di cui

Così deliberato in Roma il 10.4.2014

agli articoli 633,639 bis codice penale; dichiara inammissibile nel resto il ricorso

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