Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28472 del 10/06/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 28472 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: SCARCELLA ALESSIO

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:
– BABACAR MBOUP, n. 18/12/1997 in SENEGAL

avverso la sentenza del Tribunale di GENOVA in data 25/10/2013;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessio Scarcella;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Piero GAETA, che ha chiesto annullarsi senza rinvio l’impugnata
sentenza, limitatamente al provvedimento che ha disposto la confisca del denaro
in sequestro;

Data Udienza: 10/06/2014

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa in data 25/10/2013, depositata in pari data, il tribunale
di GENOVA applicava a BABACAR MBOUP, la pena di mesi 10 di reclusione ed
2.000,00 di multa, riconosciuta l’ipotesi del comma 5 dell’art. 73, TU Stup., per il
reato di cessione a terzi di sostanza stupefacente del tipo cocaina (fatto
contestato come commesso il 27 settembre 2013); con la medesima sentenza è

sequestro nonché la confisca del denaro in sequestro.

2. Ha proposto ricorso a mezzo del difensore fiduciario cassazionista il BABACAR,
impugnando la predetta sentenza e deducendo un unico motivo, di seguito
enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp.
att. cod. proc. pen.

2.1. Deduce, con tale unico motivo, il vizio di cui all’art. 606, lett. b), c) ed e)
c.p.p. in relazione agli artt.240 c.p., 262 e 445 c.p.p.
In sintesi, il ricorrente muove alla sentenza impugnata una censura di violazione
di legge penale, per aver il giudice disposto la confisca del denaro sequestrato
senza motivare circa la disposta misura di sicurezza; premessa la sussistenza
dell’interesse ad impugnare, il giudice rileva che, nel caso in esame, è stata
unicamente accertata la cessione di stupefacente a tale Neri per il corrispettivo di
€ 50,00, sicchè non poteva essere disposta la confisca della somma ulteriore
rinvenuta sulla persona del ricorrente, non essendovi prova della ricorrenza di un
caso di applicazione obbligatoria di tale misura di sicurezza, ovvero che la stessa
fosse provento di pregressa attività di spaccio.

3. Con la requisitoria scritta depositato, presso la cancelleria di questa Corte, il
Procuratore Generale presso la S.C. ha chiesto annullarsi l’impugnata sentenza
senza rinvio, limitatamente alla disposta confisca; in particolare, rileva il PG, che,
vertendosi nel caso in esame in un’ipotesi di confisca facoltativa, l’assenza di
motivazione in ordine alle ragioni della disposta confisca, determina l’illegittimità
dell’impugnato capo della sentenza, con conseguente accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso è fondato.

2

stata disposta la confisca e la distruzione della sostanza stupefacente in

5. Ed invero, trattandosi, nel caso in esame, di confisca “facoltativa” è pacifico
nella giurisprudenza di questa Corte che nella sentenza resa ai sensi dell’art. 444
cod. proc. pen. la confisca può essere disposta solo per le cose che costituiscono
il prezzo del reato ovvero la cui fabbricazione, porto, uso, detenzione o
alienazione costituiscono reato, ovvero ancora per le ipotesi speciali
espressamente previste anche per i casi di applicazione di pena su richiesta delle
parti, e con esclusione, quindi, per le cose che rappresentano il prodotto o il

Unite hanno chiarito, con riferimento al sequestro di una somma di denaro
riferibile ad una cessione di una modica quantità di sostanza stupefacente, che il
ventaglio di soluzioni delle varie ipotesi che possono presentarsi si può così
descrivere: a) – allorché il giudice di merito abbia, sulla base di un accertamento
di fatto, affermato in sentenza e correttamente motivato che la somma
sequestrata costituisce “prezzo” del reato, legittimamente viene disposta, nel rito
del patteggiamento, la confisca, e l’eventuale ricorso per cassazione deve essere
rigettato; b) – allorché il giudice di merito abbia provveduto, con la sentenza in
sede di patteggiamento, alla confisca del somma in sequestro, pur qualificata,
dopo l’accertamento di fatto, “prodotto” o “profitto” del reato, l’eventuale ricorso
per cassazione va dichiarato inammissibile per carenza di interesse (mancando,
in capo all’imputato, parte di un negozio illecito per contrarietà a norme
imperative, il diritto a rientrare nella disponibilità della somma costituente la
controprestazione della cessione), e sempre che l’imputato non contesti in radice
il rapporto di connessione tra bene e reato; c) – allorché il giudice di merito,
senza curarsi di provvedere alla qualificazione e senza accertamenti e
motivazione al riguardo, abbia provveduto alla confisca del bene, sussiste
certamente l’interesse all’impugnazione da parte dell’imputato, sempre però che
costui abbia contestato, nel giudizio di merito, ovvero anche solo con i motivi di
ricorso, l’esistenza di un qualsiasi nesso tra il reato e il danaro, adducendo al
riguardo una qualsivoglia motivazione. Negli ultimi due casi, essendo precluso
qualsiasi accertamento in fatto in sede di legittimità e non potendo essere
annullata con rinvio una sentenza resa in sede di patteggiamento, sempre che
sul punto non esista una clausola concordata, la disposizione relativa alla
confisca va eliminata, al fine di consentire all’interessato di far valere le sue
ragioni in sede esecutiva (Sez. U, n. 9149 del 03/07/1996 – dep. 17/10/1996,
Chabni Samir, Rv. 205708).

6. Orbene, non può ritenersi che il caso in esame rientri nell’ipotesi sub c),
atteso che non risulta dagli atti in possesso di questa Corte che il ricorrente 3

profitto del reato. Nell’enunciare il principio di cui sopra, peraltro, le Sezioni

come indicato nell’Autorevole insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte abbia contestato, nel giudizio di merito, ovvero anche solo con i motivi di ricorso,
l’esistenza di un qualsiasi nesso tra il reato e il danaro, adducendo al riguardo
una motivazione adeguata ad escludere l’esistenza di tale nesso, non potendo
considerarsi tale il mero argumentum facti secondo cui la somma era eccedente
rispetto a quella frutto della cessione contestata.
Nella specie, tuttavia, il giudice non ha dato satisfattiva giustificazione

nella previsione dell’art. 240 c.p., comma 2. In ragione della non immediata
evidenza di tale qualificazione in relazione alla condotta come contestata
nell’imputazione, ciò avrebbe imposto di motivare in ordine alla natura del
denaro quale prezzo del reato o quale cosa rientrante nell’elencazione di cui
all’art. 240 c.p., comma 2, n. 2, c.p.
Una simile motivazione è del tutto assente, sicché risulta corretta la
censura mossa dal ricorrente.

7. Ne consegue, pertanto, la fondatezza del ricorso proposto, con conseguente
annullamento con rinvio dell’impugnata sentenza, limitatamente alla disposta
confisca, ad altro giudice del tribunale di Genova.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla disposta confisca del denaro
in sequestro, e rinvia sul punto al Tribunale di Genova.
Così deciso in Roma, il 10 giugno 2014

Il Co

Il Presidente

della confisca, non essendo peraltro rinvenibile alcuna sussunzione dell’ipotesi

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