Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28471 del 23/04/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 28471 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
FADILI ALUSH N. IL 10/01/1961
avverso l’ordinanza n. 1/2012 CORTE ASSISE di ASTI, del
13/07/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
LOCATELLI;
lettel-seMite le conclusioni del PG Dott. (sci”frusLakil_

Lav1/4 ,-4 0i

Ad‘

Udit i difensor Avv.;

n’ec..P.nc3;

J\Q__

Data Udienza: 23/04/2013

RITENUTO IN FATTO

Con ordinanza del 13.7,2012 la Corte di assise di Asti , in funzione di
giudice dell’esecuzione, rigettava la richiesta presentata dal difensore di
Fadili Alush di dichiarare non esecutiva la sentenza della medesima
Corte del 21.12.2009, irrevocabile il 19.10.2011, di condanna alla pena di
anni 16 di reclusione, in quanto l’estratto contumaciale notificato non era

Il giudice dell’esecuzione riteneva l’insussistenza della dedotta nullità
dell’estratto contumaciale della sentenza, notificato al condannato
straniero senza la relativa traduzione, richiamando plurime pronunce in
tal senso della giurisprudenza di legittimità.
Avverso l’ordinanza il difensore propone ricorso per cassazione
deducendo la nullità dell’ordinanza per carenza, contraddittorietà ed
illogicità della motivazione, nonché per inosservanza ed erronea
applicazione della legge penale e processuale e dell’art.3 della direttiva
2010/64/UE del 20.10.2010.
Con memoria depositata il 13.4.2013 il codifensore ribadiva i motivi
di censura contenuti nel ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, l’art.143
cod.proc.pen. prevede l’obbligo di traduzione degli atti ai quali l’imputato
partecipi direttamente o che comunque sono necessari per la
comprensione dell’accusa, quale il decreto di citazione a giudizio (secondo
l’esplicita pronuncia di Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv.
216259), atto che, nel caso in esame, è stato pacificamente tradotto e
notificato all’imputato latitante mediante consegna al difensore a norma
dell’art.165 cod.proc.pen..Invece non sussiste obbligo di traduzione in
lingua nota allo straniero che non comprenda la lingua italiana
dell’estratto contumaciale di sentenza, non potendosi definire atto al
quale partecipi l’imputato e neppure atto di esplicitazione dell’accusa,
essendo rimesso alla iniziativa e alla valutazione della parte interessata
procedere alla traduzione dell’atto. (conformi Sez. 1, n. 16807 del

accompagnato dalla traduzione in lingua albanese.

21/04/2010, Culi, Rv. 247073; Sez. 1, n. 28595 del 03/07/2008, Savier,
Rv. 240813)
L’art. 6 par.3 lett.a) CEDU, prevede il diritto dell’accusato ad essere
dettagliatamente informato del contenuto dell’accusa in una lingua da lui
conosciuta, ma non prevede alcun obbligo di traduzione scritta di ogni
atto del procedimento.( conforme Sez. 2, n. 46897 del 07/12/2011,
Oragbon e altri, Rv. 251453).

del 20 ottobre 2010 prescrive agli Stati membri di assicurare agli imputati
che non comprendono la lingua del procedimento penale, entro un tempo
ragionevole, una traduzione scritta di tutti i documenti fondamentali, fra i
quali annovera ” le decisioni che privano una persona della libertà, gli atti
contenenti i capi di imputazione e le sentenze”; tale atto normativo non è
attualmente vigente, poiché l’art.9 della direttiva prevede che il
recepimento di essa da parte degli Stati membri, mediante l’emanazione
delle norme interne necessarie per la sua attuazione, debba avvenire
entro il termine finale del 27 ottobre 2013; in ogni caso il principio
relativo all’obbligo di traduzione della sentenza deve ritenersi applicabile
alla condizione che l’imputato che non comprende la lingua italiana ne
faccia espressa richiesta (in tal senso Sez. 3, n. 5486 del 12/07/2012 dep. 04/02/2013, Feraru e altro, Rv. 254399).
A norma dell’art.616 cod.proc.pen. il ricorrente Fadili Alush deve
essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso in Roma il 23.4.2013.

L’art.3 della direttiva 2010/64/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA