Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28470 del 23/04/2013
Penale Sent. Sez. 1 Num. 28470 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
JOVANOVIC DALIBOR N. IL 28/03/1985
avverso l’ordinanza n. 121/2011 TRIBUNALE di BENEVENTO, del
09/02/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
LOCATELLI;
lette/seFitite le conclusioni del PG Dott. eo-A 444:0-4-g4A,\e„,b0 L9ebtLtO o
Uditi difensor Avv.;
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Data Udienza: 23/04/2013
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 9.2.2012 il Tribunale di Benevento , in funzione di
giudice dell’esecuzione, disponeva la revoca della sospensione
condizionale della pena concesso a Jovanovic Dalibor con sentenza del
medesimo Tribunale del 12.1.2010, di condanna alla pena patteggiata di
mesi 10 di reclusione ed euro 300 di multa, sul rilievo che la somma di
Velletri, di condanna alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione ed euro
1000 di multa, eccedeva il limite di anni 2 di reclusione.
Avverso l’ordinanza il condannato Jovanovic propone ricorso per
cassazione deducendo violazione di legge in relazione all’art.163
cod.pen.: la decisione non tiene conto del disposto dell’art.164 cod.pen.
che consente di concedere nuovamente il beneficio qualora non si
superino i limiti stabiliti dall’art.163 cod.pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Dal certificato penale in atti risulta che con la sentenza di condanna
3.6.2009 del Tribunale di Velletri non è stato concesso il beneficio della
sospensione condizionale della pena ai sensi dell’art.163 cod.pen. (bensì
la sospensione dell’esecuzione della pena ai sensi dell’art.656 comma 5
cod.proc.pen.).Conseguentemente, è applicabile l’art.164 ultimo comma
cod.pen. come modificato dalla sentenza della Corte cost. n.95 del 1978,
che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della citata disposizione
nella parte in cui non consente la concessione della sospensione
condizionale della pena a chi ha già riportato una precedente condanna a
pena detentiva per delitto non sospesa, qualora la pena da infliggere
cumulata con quella irrogata con la condanna precedente non superi i
limiti stabiliti dall’art. 163 del codice penale.
Poiché nel caso in esame la somma delle due pene detentive (anni 1
e mesi 4 + mesi 10) è superiore al limite di anni due di reclusione
stabilito dall’art.163 cod.pen., ricorre la causa di revoca del beneficio
della sospensione condizionale della pena prevista dall’art.168 ultimo
comma cod.pen.
detta pena con quella irrogata con la sentenza 3.6.2009 del Tribunale di
A norma dell’art.616 cod.proc.pen. il ricorrente Jovanovic Dalibor
deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente
al pagamento delle
Così deciso in Roma il 23.4.2013.
spese processuali.