Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2847 del 11/11/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2847 Anno 2016
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: GRASSO GIUSEPPE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ELLAFI TAREK N. IL 21/12/1976
avverso la sentenza n. 3627/2013 TRIBUNALE di GENOVA, del
11/11/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO;
Data Udienza: 11/11/2015
1. L’imputato Ellafi Tarek ricorre per cassazione contro la sentenza in
epigrafe, con la quale è stato condannato per la violazione di cui all’art.
116 C.d.S. per guida senza patente.
Propone appello (convertito in ricorso) il difensore dell’imputato
chiedendo l’assoluzione.
2. L’appello, convertito in ricorso per cassazione, è inammissibile, non
solo perché i motivi e le istanze promosse non sono consentite nel
giudizio di legittimità, in quanto stimolanti una mera rilettura del merito
della vicenda, ma anche ex articolo 613, co. 1°, c.p.p., in quanto il
ricorso è stato proposto da un difensore (l’Avv. Pier Paolo De Grazia, del
Foro di Genova) al tempo non iscritto nell’Albo speciale della Corte di
Cassazione.
3. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della
Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma
di euro 500,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di
cinquecento euro alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 11 novembre 2015
re estensore
(l Presidente
OSSERVA