Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28469 del 23/04/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 28469 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: BARBARISI MAURIZIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Di Fiore Ionio

n. il 22 febbraio 1974

avverso
l’ordinanza 13 febbraio 2012 — Corte di Appello di Lecce, sezione distaccata di Ta-

ranto;
sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Maurizio Barbarisi;

lette le conclusioni scritte del rappresentante del Pubblico Ministero, sostituto Procuratore Generale della Corte di Cassazione, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende;

Data Udienza: 23/04/2013

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Prima Saziane penale

Ritenuto in fatto
1. — Con ordinanza deliberata in data 13 febbraio 2012, depositata in cancelleria il 14 febbraio 2012, la Corte di Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto,
dichiarava inammissibile l’impugnazione avanzata nell’interesse di Di Fiore Icilio avverso la sentenza di condanna emessa in data 18 febbraio 2009 del Giudice dell’Udienza preliminare del Tribunale di Taranto, ai sensi dell’art. 581 cod. proc. pen.,

delle censure difensive.
2. — Avverso il citato provvedimento, tramite il proprio difensore, ha interposto
tempestivo ricorso per cassazione Di Fiore Icilio chiedendone l’annullamento per violazione di legge e vizi motivazionali.

Osserva in diritto
3. — Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile con ogni dovuta conseguenza di legge.
3.1 — Si osserva che il gravame, sia quello avverso la sentenza di condanna
emessa in data 18 febbraio 2009 del Giudice dell’Udienza preliminare del Tribunale
di Taranto sia quello avverso la decisione della Corte territoriale, si sviluppano in
modo generico, assertivo, non concreto oltre che in maniera scoordinata rispetto al
testo del provvedimento gravato, limitandosi a enunciare ragioni gravatorie, con cui
si prospettano non meglio chiarite violazioni di legge e ai principi in tema di motivazione.
Ai sensi dell’art. 581 comma 1, lett. c) cod. proc. pen., l’impugnazione deve
(inderogabilmente) enunciare, tra gli altri, “i motivi, con l’indicazione specifica delle
ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta”. L’art. 591
comma 1, lett. c) cod. proc. pen., commina la sanzione dell’inammissibilità dell’impugnazione quando venga violato, tra gli altri, il disposto dell’art. 581 cod. proc.
pen. Come costantemente affermato da questa Corte (ex ceteris, Cass., Sez. 6, 30
ottobre 2008, n. 47414, rv. 242129, Arruzzoli e altri; n. 4641 del 1992, rv.
190733; n. 8596 del 2001, rv. 219087; n. 8863 del 2003, rv. 224115), in materia
di impugnazioni, l’indicazione di motivi generici nel ricorso, in violazione dell’art.
581 lett. c) cod. proc. pen., costituisce di per sé motivo di inammissibilità del proposto gravame.

Ud. in c.c.: 23 aprile 2013 — Of Fiore IcIllo

RG: 42313/12, RU: 15;

per genericità e mancata indicazione degli elementi di diritto e di fatto a sostegno

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Prima Sezione penale

4. — Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi indicativi dell’assenza di colpa (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), al versamento della somma di C 1.000,00 (mille) alla Cassa delle Ammende.

per questi motivi

se processuali e al versamento della somma di C 1.000,00 (mille) alla Cassa delle
Ammende.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 23 aprile 2013
Il C

sigliere estensore

Il Presidente

dichiara inammissibile Il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe-

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