Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28468 del 23/04/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 28468 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: BARBARISI MAURIZIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Facchineri Rocco

n. il 25 maggio 1959

avverso
l’ordinanza 18 giugno 2012 — Tribunale di Lecce;
sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Maurizio Barbarisi;
lette le conclusioni scritte del rappresentante del Pubblico Ministero, sostituto Procuratore Generale della Corte di Cassazione, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende;

Data Udienza: 23/04/2013

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Prima Sezione penale

Ritenuto in fatto
1. — Con ordinanza deliberata in data 18 giugno 2012, depositata in cancelleria
Il 20 giugno 2012, il Tribunale di Lecce rigettava l’istanza avanzata nell’interesse di
Facchineri Rocco volta a ottenere, per il combinato disposto di cui agli artt. 673 cod.
proc. pen., 136 Cost. e 30 L. n. 87/53, la declaratoria di non eseguibilità della sentenza del Tribunale di Perugia 1 dicembre 1984 che lo aveva condannato alla pena

per violazione degli artt. 605, 630, 628 cod. pen. e altro (decisione confermata dalla Corte dl Appello di Perugia in data 11 giugno 1985); secondo l’istante occorreva
rideterminare e ridurre la pena da eseguire previa applicazione della diminuente di
cui all’art. 311 cod. pan. (fatto di lieve entità) in forza dell’avvenuta declaratoria di
Illegittimità incostituzionale dello stesso art. 630 cod. pen. con sentenza 23 marzo
2012, n. 68 della Corte Costituzionale nella parte in cui non prevede l’applicazione
della predetta diminuente nei casi di ricorrenza dei relativi presupposti.
Il giudice argomentava la propria decisione rilevando come ostasse al riconoscimento in fase esecutiva della diminuente in parola l’intangibilità del giudicato.
2. — Avverso il citato provvedimento ha interposto tempestivo ricorso per cassazione Facchineri Rocco chiedendone l’annullamento per violazione di legge. Il ricorrente rilevava che il forte carattere di giurisdizionalizzazione del procedimento di
esecuzione avrebbe consentito al giudice di impedire che una sanzione penale, per
quanto Inflitta attraverso una sentenza divenuta irrevocabile, fosse ingiustamente
sofferta dal condannato sulla base di una norma dichiarata successivamente illegittima dalla Corte Costituzionale.

Osserva in diritto
3. — Il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato.
3.1 — Occorre osservare che osta all’accoglimento della richiesta, a prescindere
dalle primarie considerazioni circa l’inviolabilità del giudicato che pur nell’evoluzione
giurisprudenziale rimane come caposaldo e punto di riferimento dell’intera fase esecutiva, la tranciante osservazione che l’attenuante invocata di cui all’art. 311 cod.
pen., come da consolidata giurisprudenza sul punto, è circostanza avene natura oggettiva. è stato per vero osservato che la valutazione del danno o del pericolo, ai
fini della circostanza diminuente della lieve entità del fatto di cui all’art. 311 codice

Ud. In c.c.: 23 aprile

2013 — Facchineri Rocco — RG: 41603/12, RU: 12;

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di anni diciassette e mesi sei di reclusione e a mesi uno e giorni quindici di arresto

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Prima Sezione penale

penale va effettuata con riferimento non già, soggettivamente, alla misura del contributo apportato dal singolo sodale, bensì, oggettivamente, da tutti i soggetti che
hanno commesso il delitto (Cass., Sez. 1, 10 giugno 1988, n. 10269, rv. 179494,
Raffaele, conf mass n 179982; coni’ mass n 172067; coni’ mass n 164238).
In altre parole la circostanza deve inerire più al gruppo, alla struttura complessiva dell’operato dei soggetti, al loro essere unitario, che non all’iniziativa estempo-

questo diverso piano valutativo dell’attenuante, richiederebbe sul punto da parte
del giudice di merito, onde accedere alla valutazione di sussistenza, un esame discrezionale che non può più essere svolto proprio per lo sbarramento costituito dalla irrevocabilità della sentenza. La rigidità del giudicato impedisce di rimettere in
discussione la fattualità cristallizzata dal titolo in esecuzione, non consentendo
un’incursione nel merito di causa che non sia tout court apprezzabile dalla lettura
della decisione e non richieda, a cascata, ulteriori apprezzamenti discrezionali. Il
provvedimento prende per vero in esame la sola peculiarità del comportamento
concreto del Facchineri con ciò operando una distinzione discretiva rispetto ai resto
dei sodali che è già una prima risposta negativa circa la estensibilità della diminuente al resto della compagine.
É poi di ostacolo all’ingresso dell’istanza dell’odierno ricorrente anche una seconda valutazione di discrezionalltà, quella che attiene più propriamente all’entità
della diminuente stessa (le pene comminate pei delitti preveduti da questo titolo

sono diminuite quando…, così recita l’art. 311 cod. pen.) non essendo possibile
stabilire l’esatta ampiezza dell’abbattimento. Non è chi non veda come anche questa operazione involga di per sé una disamina approfondita della specifica vicenda
occorsa al Facchineri, richiedendo una nuova valutazione del comportamento del
soggetto e l’apprezzamento di tutte le circostanze di fatto che hanno accompagnato
la vicenda, apprezzamento che non è pensabile né ammissibile che possa essere
operata dal giudice dell’esecuzione neppure incidentalmente.
3.2 — Se il giudice dell’esecuzione ha dunque, in astratto, il potere di adeguare
la pena alla legittimità del sistema normativo vigente, in quanto in forza degli artt.
136 Cost. e 30, commi terzo e quarto, legge n. 87 del 1953 le norme dichiarate incostituzionali non possono trovare applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione, (Cass., Sez. 1, 27 ottobre 2011, n. 977, rv. 252062, P.M. in
proc. Hauohu) nella fattispecie tuttavia il giudice dell’esecuzione, non potrebbe esimersi dall’effettuare una nuova e inammissibile valutazione di merito, non poten-

Ud. in c.c.: 23 aprile 2013 — Facchineri Rocco — RG: 41603/12, RU: 12;

ranea e scollegata di uno dei compartecipi. Ne consegue che questa distinzione,

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Prima Sezione penale

do essere sufficiente una mera attività ricognitiva circa la già avvenuta ravvisabilità
della fattispecie (anche circostanziale) e una semplice attività di emersione di efficada. Al contrario, viene richiesto un nuovo accertamento fattuale, la modifica del
piano concettuale del giudizio, non più tangibile, che impedisce definitivamente e
per sempre l’Interpretazione invasiva del giudicato ancorché al solo fine di uniformario all’ordinamento vigente.

gamento delle spese processuali

per questi motivi
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 23 aprile 2013
Il onsigliere estensore

Il Presidente

4. — Al rigetto del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pa-

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