Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28467 del 23/04/2013
Penale Sent. Sez. 1 Num. 28467 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: BARBARISI MAURIZIO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Visto Giovanni
n. Il 16 marzo 1961
avverso
l’ordinanza 17 luglio 2012 — Tribunale di Torre Annunziata;
sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Maurizio Barbarisi;
lette le conclusioni del rappresentante del Pubblico Ministero, sostituto Procuratore
Generale della Corte di Cassazione, che ha chiesto l’annullamento con rinvio
Data Udienza: 23/04/2013
dell’ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti al Tribunale di Torre Annunziata
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CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE –
Prima Sezione penale
Ritenuto In fatto
1. — Con ordinanza deliberata in data 17 luglio 2012, depositata in cancelleria Il
17 settembre 2012, lI Tribunale di Torre Annunziata rigettava l’istanza avanzata
nell’interesse di Visto Giovanni volta a ottenere la declaratoria di non esecutività, ai
sensi dell’art. 670 cod. proc. pen., della sentenza indicata per nullità della notifica
Il giudice argomentava la propria decisione rilevando che la dichiarazione di
domicilio che il prefato assumeva di aver fatto nel corpo della dichiarazione di nomina del difensore di fiducia in realtà non poteva essere ritenuta valida per irritualità, atteso che conteneva solo l’indicazione della residenza senza altra specificazione
che si trattasse, appunto, di una dichiarazione di domicilio; inoltre la notifica dell’estratto contumaciale doveva ritenersi valida posto che era stata effettuata ai sensi
dell’art. 157 comma ottavo bis cod. proc. pan., atteso che la prima notificazione gli
era stata eseguita a mani proprie; infine, quanto alla richiesta di restituzione in
termini, la medesima andava respinta dal momento che doveva ritenersi provata la
conoscenza dell’atto da parte del Visto per il rapporto di fiducia che lo legava al proprio difensore.
2. — Avverso il citato provvedimento, tramite il proprio difensore, ha interposto
tempestivo ricorso per cassazione Visto Giovanni chiedendone l’annullamento per
violazione di legge e vizi motivazionali. In particolare è stato rilevato dal ricorrente
che la notifica dell’estratto contumaciale non avrebbe potuto effettuarsi ai sensi
dell’art. 157 comma ottavo bis cod. proc. pan. in quanto vi era agli atti la dichiarazione di domicilio resa in sede di nomina dei difensore di fiducia, anche se con modalità non rituale; ai fini della remissione in termini in giudice avrebbe dovuto in
ogni caso verificare l’effettiva conoscenza dell’atto, mentre sul punto mancava del
tutto la motivazione.
Osserva in diritto
3. — Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Deve per vero osservarsi che in data 22 aprile 2013 il difensore di Visto Giovanni ha fatto pervenire a questo Ufficio una comunicazione con la quale si fa presente
che il ricorrente, a seguito di reiterazione di incidente di esecuzione, era stato rimesso in termini per appellare, ottenendo immediata scarcerazione. Ne consegue
Ud. in c.c.: 23 aprile 2013 — Visto Giovanni
RG: 41529/12, RU: 11;
dell’estratto contumaciale e la restituzione in termini ex art. 175 cod proc. pen.
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione penale
che il Visto, per raggiunto stato di libertà, non ha più, con evidenza, interesse alraccoglimento del proprio ricorso volto a ottenere quanto in concreto già conseguito.
Si impone pertanto la declaratoria di cui in dispositivo, nulla disponendo sulle
spese processuali.
dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 23 aprile 2013
Il C. nsigliere estensore
Il Presidente
per questi motivi