Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28466 del 23/04/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 28466 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: BARBARISI MAURIZIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

NlkoIIaJ Edmond

n. Il 9 marzo 1976

avverso
la sentenza 3 dicembre 2011 — Tribunale di Cuneo;
sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Maurizio Barbarisi;
lette le conclusioni del rappresentante del Pubblico Ministero, sostituto Procuratore
Generale della Corte di Cassazione, che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti al Tribunale di Cuneo per nuovo
esame;

Data Udienza: 23/04/2013

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CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE –

Prima Sezione penale

Ritenuto In fatto
1. — Con sentenza deliberata in data 3 dicembre 2011, depositata in cancelleria
in pari data, il Tribunale di Cuneo, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., applicava a
Nikollaj Edmond per il reato di cui all’art. 13 comma 13 D.L.vo n. 286/98 la pena di
mesi cinque e giorni dieci di reclusione.

ricorso per cessazione Nikollaj Edmond chiedendone l’annullamento.
Il ricorrente lamentava che l’espulsione del prefato era stata decisa dal Magistrato di Sorveglianza di Novara in data 25 gennaio 2005, in sostituzione di una pena residua da espiare per altro reato poi oggetto di indulto, che ha fatto caducare il
divieto di ritorno previsto quale conseguenza dell’espulsione ex art. 16 D.L.vo n.
286/98. Il Nikollai non ha pertanto commesso il reato in questione posto che sia il
provvedimento espulsivo che il divieto di ritorno erano venuti meno. Il giudicante
avrebbe dovuto pertanto applicare l’art. 129 cod. proc. pen. pronunciandosi per
l’assoluzione.

Osserva in diritto
3. — Il ricorso è fondato e merita accoglimento: l’ordinanza impugnata va annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Cuneo.
3.1 — Preliminarmente il Collegio osserva che, quando viene dedotto come nella
fattispecie, mediante ricorso per cessazione, un error in procedendo al sensi dell’art. 606, comma 1 lett. c) cod. proc. pen., come nella fattispecie, la Corte di cessazione è “giudice anche del fatto” per risolvere la cui questione può — e talora deve necessariamente — accedere all’esame dei relativi atti processuali, esame che è,
invece, precluso soltanto se risulti denunziata la mancanza o la manifesta illogidtà
della motivazione ex art. 606, comma 1 lett. e) cod. proc. pen. (Cass., Sez. 6, 16
marzo 1990, Pezzoni, rv. 183864; Sez. 3, 29 ottobre 1993, rv. 195875; Sez. 6, 4
febbraio 1998, rv. 210378; Sez. 6, 21 ottobre 1998, rv. 213332).
Ciò posto, deve per vero osservarsi che, dalla lettura degli atti processuali, emerge che in data 18 gennaio 2008 la Procura della Repubblica presso il Tribunale
di Torino, avendo avanzato richiesta e ottenuto l’indulto per la pena poi sostituita
con l’espulsione, aveva disposto la cessazione della sanzione alternativa e dichiara-

Ud in c.c.: 23 aprile 2013 — Nikollaf Edmond

RG: 26897/12, RU: 3;

2

2. — Avverso il citato provvedimento ha personalmente interposto tempestivo

5

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Prima Sezione penale

to cessato il divieto di reingresso del condannato nel territorio dello Stato e della
relativa sanzione di cui all’art. 13 comma 13 D.L.vo n. 286/98. Poiché il reato ascritto al prefato risulta contestato il 30 novembre 2011, il reato non può ritenersi
essere stato commesso dal prefato posto che nel momento in cui compiva la condotta il divieto di reingresso non era più operativo da più di tre anni. Sul punto, la
sentenza gravata, che avrebbe dovuto prendere atto dr ciò decidendo ex art. 129
cod. proc. pen., gravandogli infatti l’obbligo di rilevare immediatamente la soprav-

4. — Ne consegue che deve adottarsi pronunzia ai sensi dell’art. 620 cod. proc.
pan. come da dispositivo
per questi motivi
annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata a-difflomamiLtpasinatteszi -gii-atti-al-TiriimgaleAU.Graae.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 23 aprile 2013
Il

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nsigliere estensore
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Il Presidente
Maria C2t4{t”egiotffi –

venuta causa di non punibilità, nulla argomenta.

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