Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28465 del 23/04/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 28465 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: BARBARISI MAURIZIO

SENTENZA
sul ricorso proposto dal:
Procuratore generale presso la Corte dl Appello dl Perugia

nei confronti di:

Islamaj Altin

n. Il 13 marzo 1984

avverso
la sentenza 19 agosto 2011 — Tribunale di Temi”;
sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Maurizio Barbarisi;

lette le conclusioni del rappresentante del Pubblico Ministero che ha chiesto
l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata;

Data Udienza: 23/04/2013

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Prima Sezione penale

Ritenuto in fatto
1. — Con sentenza emessa in data 19 agosto 2011, depositata in cancelleria il
19 agosto 2011, il Tribunale di Terni applicava a Islamaj Altin, ex art. 444 cod.
proc. pen., per il reato di resistenza e lesioni personali nonché per il reato di cui &l’art. 13 comma 13 D.L.vo n. 286/98, la pena di mesi nove di reclusione.

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g‘. 1’é in subordine sospendere il proce-

dimento onde inviare gli atti alla Corte di Giustizia dell’Unione europea.

Osserva in diritto
3. — Il ricorso è destituito dì fondamento e va rigettato.
3.1 — Com’è stato ripetutamente affermato da questa Corte, devono escludersi
ricadute sulla fattispecie in esame, della direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio 16 dicembre 2008, 2008/115/CE e della sopravvenuta decisione della
Corte di giustizia U.E., 28/04/ 2011, El Dridi, nel senso prospettato dal ricorrente,
pur alla luce di tale ultima decisione che ha affermato che ai giudici penali degli
Stati della Unione spetta disapplicare ogni disposizione del decreto legislativo n.

286/1998 contraria al risultato della direttiva 2008/115, tenendo anche debito conto del principio della applicazione retroattiva della legge più mite il quale fa parte
delle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri. E’ stato rilevato che l’unico
profilo di contrasto della fattispecie in contestazione con le disposizioni della direttiva rimpatri in astratto ipotizzabile è quello relativo alla durata del divieto di reingresso alla luce dell’art. 11 paragrafo 2 della direttiva stessa, laddove prevede che

“la durata del divieto d’ingresso è determinata tenendo debitamente conto di tutte
le circostanze pertinenti di ciascun caso e non supera di norma i cinque anni; può
comunque superare I cinque anni se il cittadino di un paese terzo costituisce una
grave minaccia per l’ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sicurezza nazionale”.
La durata del divieto superiore a cinque anni previsto dalla normativa interna è in
via generale incompatibile con siffatta disposizione, tanto che tra le modifiche introdotte dalla legge n. 129 del 2011, al fine di adeguare la disciplina interna alla
direttiva europea, è stato previsto al comma 14 dell’art. 13 T.U. imm. che il divieto
dl reingresso di cui al precedente comma 13 opera per un periodo non inferiore a
tre anni e non superiore a cinque anni, fatti salvi casi specificamente indicati. Per-

Ud. In c.c.: 23 aprile 2013 —

Altin

RG: 17333/12, RU: 2;

2

2. — Avverso il citato provvedimento è Insorto tempestivamente il Procuratore

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Prima Sezione penale

tanto l’art. 13 nella parte in cui fissa in dieci anni la durata del divieto di reingresso
nel territorio dello Stato per Io straniero che ne sia stato espulso – contrasta con la
direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del consiglio, che ha acquisito diretta efficacia nell’ordinamento nazionale a partire dal 24 dicembre 2010, secondo
cui la durata del divieto di ingresso non può superare i cinque anni. Nel caso di
specie, il ricorrente ha fatto rientro nel nostro territorio dopo quattro anni e nove
mesi dall’intervenuta espulsione, con il che non può essere fondatamente sostenuto

aboliti() criminis. Occorre per vero osservare che prima della L. n. 189 del 2002 la
normativa prevedeva la durata del divieto di rientro sul territorio nazionale, successivamente all’emissione del provvedimento di espulsione, per cinque e non per dieci
anni. Sul tema rileva comunque anche la più recente normativa comunitaria e la
giurisprudenza formatasi nel suo alveo. Si veda in proposito Cass., Sez. 1, 20 ottobre 2011, n. 8181, rv. 252210, Sanchez Sanchez, e Sez. 1, 13 marzo 2012, n.
12220, rv. 252214, Zyba. La massima estrapolata è la medesima: “Il rientro nel
territorio dello Stato dello straniero espulso che non abbia una speciale autorizzazione non è più previsto come reato, ove avvenga oltre il quinquennio dall’espulsione, perché la norma incriminatrice, ponendo un divieto di rientro per un decennio,
deve essere disapplicata per contrasto con le disposizioni della direttiva
2008/115/CE del 16 dicembre 2008 del Parlamento e del Consiglio dell’Unione europea, che hanno acquistato efficacia diretta e che prevedono che il divieto di reingresso non possa valere per un periodo superiore a cinque anni”. è da ritenersi pertanto incontestabile che, nella peculiare fattispecie sottoposta all’esame del Collegio, la sentenza impugnata è esente da censure nella parte in cui ha ritenuto che la
condotta dell’imputato integrasse, anche sotto questo profilo, il reato contestato.
Per quanto sovra espresso non si ritiene di dover inviare gli atti alla Corte di Giustizia.
4. — Nulla per le spese essendo stato il gravame proposto da parte pubblica

per questi motivi
rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 23 aprile 2013
Il i nsigliere esten

nte

che si versi in un caso di contrasto con la direttiva e di conseguente intervenuta

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