Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28463 del 23/04/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 28463 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: BARBARISI MAURIZIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Palmleri Salvatore

n. il 28 agosto 1953

avverso
la sentenza 7 novembre 2011 — Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione

distaccata di Carino/a;
sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Maurizio Barbarisi;
udite le conclusioni del rappresentante del Pubblico Ministero, in persona del dr.

Francesco Mauro Iacoviello, sostituto Procuratore Generale della Corte di Cassazione, che ha chiesto il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali;

Data Udienza: 23/04/2013

CORTE SUPREMA DI CASSA/IONE – Prima Sezione penale

Svolgimento del processo
1. — Con sentenza deliberata in data 7 novembre 2011, depositata in cancelleria il 4 gennaio 2012, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione distaccata
di Carinola, dichiarava Paimieri Salvatore colpevole del reato a lui ascritto (art. 650
cod. pen.), condannandolo alla pena C 100,00 di ammenda, oltre al pagamento del-

1.1. — Secondo la ricostruzione del fatto operata nella sentenza gravata Palmieri Salvatore, quale proprietario di un immobile sito in Mondragone, via Boccucci,
37, non ottemperava all’ordine sindacale n. 7 del 17 febbraio 2009 che gli imponeva di mettere in sicurezza l’immobile in questione ad horas o comunque entro quindici giorni dalla notifica, essendo stato accertato non solo lo stato di abbandono
della struttura, con pericolo di crollo, ma anche che lo stesso era divenuto ricettacolo di rifiuti.
1.2. — Il giudice di merito richiamava, onde pervenire alla formulazione del
giudizio di responsabilità, il dato probatorio consistito dalle dichiarazioni del verbalizzante escusso (m.11o Di Poni° Vincenzo) che ha riferito di aver verificato, successivamente alla scadenza del termine stabilito nell’ordinanza sindacale, che la medesima non era stata dal Palmieri ottemperata. Non ricorrendo i presupposti per la
disapplicazione del provvedimento amministrativo, il giudice perveniva al giudizio di
condanna.
2. — Avverso il citato provvedimento, tramite il proprio difensore avv. Luigi
Iannettone, ha interposto tempestivo ricorso per cessazione Palmleri Salvatore
chiedendone l’annullamento per violazione di legge e vizi motivazionali.
a) con li primo motivo di doglianza veniva rilevata l’erroneità dell’ordinanza di
rigetto dei giudice dell’Istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore impegnato professionalmente altrove. Il giudice Inoltre non ha consentito all’imputato
di difendersi convenientemente provvedendo a respingere anche la richiesta di rinvio formulata dal difensore di ufficio per l’esame dell’imputato o al fine di sentire
l’altro agente verbalizzante, giuste le imprecisioni dichiarative del Di Ponio che aveva affermato di aver verificato la relazione di notifica dell’ordinanza sindacale quando invece risultava che la stessa era stata notificata alla moglie del Paimieri senza
alcuna indicazione circa la capacità della stessa e l’effettivo stato di convivenza;

Pubblica udienza: 26 febbraio 201.3 — ~Med Salvatore

RG: 313408/12, RU: 12;

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le spese processuali del giudizio.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Prima Sezione penale

b) con il secondo motivo dl Impugnazione veniva osservato che il termine di
quindici giorni imposto nell’ordinanza sindacale non sarebbe stato sufficiente al
Palmieri per ottemperare all’ordine impostogli, dal momento che, non abitando nel
luogo ove insiste l’immobile in questione, avrebbe avuto bisogno di maggior tempo
per reperire un’impresa edile certificata e avviare i relativi e necessari adempimenti

Motivi della decisione
3. — Il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato.
3.1 — Preliminarmente il Collegio osserva che, quando viene dedotto come nella
fattispecie, mediante ricorso per cessazione, un error in procedendo ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. c) cod. proc. pen., come nella fattispecie, la Corte di cessazione è “giudice anche del fatto” per risolvere la cui questione può — e talora deve necessariamente — accedere all’esame dei relativi atti processuali, esame che è,
invece, precluso soltanto se risulti denunziata la mancanza o la manifesta illogicità
della motivazione ex art. 606, comma 1 lett. e) cod. proc. pen. (Cass., Sez. 6, 16
marzo 1990, Pezzoni, rv. 183864; Sez. 3, 29 ottobre 1993, rv. 195875; Sez. 6, 4
febbraio 1998, rv. 210378; Sez. 6, 21 ottobre 1998, rv. 213332).
Ciò posto, deve per vero osservarsi che, all’udienza del 7 novembre 2011, come emerge dalla lettura del relativo processo verbale, il giudice ha motivato in modo sufficiente ed esaustivo la richiesta di rinvio avanzata dal difensore (peraltro
nominativamente diverso da quello ricorrente) facendo esplicito riferimento sia alla
mancata indicazione da parte del richiedente dell’esistenza di (validi) motivi di impedimento per eventuali collaboratori, sia della circostanza che il reato contestato al
prevenuto era una contravvenzione (e dunque un reato con prescrizione breve) sia,
infine, che analoga richiesta di impedimento professionale era già stata presentata
alla prima udienza dal difensore dell’Imputato e appositamente rinviata per tale
ragione.
Sulla questione il Collegio richiama la consolidata giurisprudenza secondo cui,
nel caso di istanza di rinvio per concomitante impegno professionale del difensore,
spetta al giudice effettuare una valutazione comparativa dei diversi impegni al fine
di contemperare le esigenze della difesa e quelle della giurisdizione, accertando se
sia effettivamente prevalente l’impegno privilegiato dal difensore per le ragioni rappresentate nell’istanza e da riferire alla particolare natura dell’attività cui occorre

Pubblica udienza: 26 febbraio 2013 — ~eri Salvatore

RG: 30408112, RU: 12;

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amministrativi.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Prima Sezione penale

presenziare, alla mancanza o assenza di un codifensore nonché all’impossibilità di
avvalersi di un sostituto a norma dell’art. 102 cod. proc. pen. (Sez. U, 25 giugno
2009, n. 29529, rv. 244109; n. 13351 del 2004 rv. 228160, n. 43062 del 2007 rv.
238499, n. 25754 del 2008 rv. 241457, n. 44299 del 2008 rv. 241571).
Per quanto sopra riportato ben può allora ritenersi che il giudice abbia effettuato
una congrua disamina della istanza in parola alla luce dei principi di diritto dianzi

bilanciamento degli interessi coinvolti (esercizio della difesa del prefato da una parte, sollecita definizione del giudizio dall’altra), traendo una conclusione che, essendo argomentata dal punto di vista logico e al riparo da violazioni di legge, è immune
da censure in questa sede; inoltre, non emerge peraltro neppure la circostanza riferita in ricorso secondo cui l’imputato, rimasto contumace, avrebbe fatto richiesta di
rinvio per poter essere sentito.
Di nessun rilievo è la censura che attiene alla richiesta di rinvio (ma anch’essa
non risulta dagli atti messi a disposizione) in relazione all’esame del secondo verbalizzante vuoi perché non è stato chiarito quali sarebbero state le imprecisioni in cui
è incorso il Di Ponio durante la sua deposizione dibattimentale, vuoi perché è irrilevante che la notificazione dell’ordinanza sia stata fatta alla moglie senza l’indicazione della convivenza o della capacità, posto che tali precisazioni vengono inserite dall’organo notificatore quando vi sia un qualche dubbio sulla qualità di chi riceve
l’atto; che la moglie, in quanto tale, non fosse nello specifico convivente del Palmieri e non fosse capace (circostanza peraltro neppure adombrata dal ricorrente, così
come non rilevata è altresì la circostanza della mancata conoscenza del contenuto
dell’ordinanza sindacale, tanto è vero che è stata ottemperata, ancorché fuori termine), sono evidenti aspetti irrilevanti quanto pleonastici.
Sul punto è appena il caso di rammentare che, nell’ipotesi in cui, ai sensi dell’art. 157 cod. proc. pen., la notifica del decreto di citazione sia avvenuta mediante
consegna alla moglie dell’imputato, convivente, la capacità di intendere e di volere
del consegnatario, richiesta dal comma quarto dello stesso art. 157, si presume,
salvo prova contraria, poiché la norma vieta la consegna dell’atto da notificare solo
se la persona convivente con l’imputato sia in stato di “manifesta” incapacità di intendere e di volere (Cass., Sez. 3, 11 luglio 1997, n. 8714, rv. 209189, Manzini)
mentre nella fattispecie, lo si ribadisce, non è stato provato né allegato che la consegnataria fosse in stato di manifesta incapacità al momento in cui ricevette dall’ufficiale giudiziario la copia dell’ordinanza sindacale.

Pubblica udienza: 26 febbraio 2013 — Palmleri Salvatore — RG: 38408/12, au: 12;

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riportati, svolgendo, in modo motivato, il proprio apprezzamento discrezionale sul

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Prima Sezione penale

3.2 — Anche il secondo motivo di gravame è infondato e deve essere rigettato.
3.2.1 — Il ricorrente non tiene conto che i termini ristretti fissati dall’ordinanza
sono giustificati dalla necessità di eliminazione del pericolo incombente rilevato
dall’autorità, condizione di emergenza e di frattura dell’ordinario, che, rendendo più
che probabile il rischio di un avveramento dell’evento dannoso paventato, necessitava di una pronta reazione riparativa da parte del responsabile che ha dato causa

ta essere non sufficiente per gli incombenti necessari a ottemperare all’ordine, in
altri termini, è irnputet slbi, posto che è stato il Palmieri a creare la situazione di
minaccia per la sicurezza e la salute pubblica, che ben avrebbe potuto evitare mantenendo l’immobile in buone condizioni d’uso. Oltretutto, nel termine detto, il Palmieri avrebbe dovuto non eseguire tutti i lavori complessivi di ripristino dell’immobile, ma solo, come si legge nell’ordinanza sindacale, metterlo in sicurezza eliminando anche i rifiuti di cui era ingombro, comportamento (minimo) che non è
stato parimenti tenuto nei termini prescritti.

4. — Al rigetto del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
per questi motivi
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 23 aprile 2013

Il nsigliere estensore

alla medesima situazione di pericolo. Il fatto che tale breve scadenza sarebbe potu-

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