Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28463 del 22/04/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 28463 Anno 2016
Presidente: GRILLO RENATO
Relatore: LIBERATI GIOVANNI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LAUDANI ANNA N. IL 02/10/1967
avverso l’ordinanza n. 70/2014 TRIB.SEZ.DIST. di ISCHIA, del
20/07/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNI LIBERATI;

Data Udienza: 22/04/2016

RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 20 luglio 2015 il Tribunale di Napoli, quale giudice
dell’esecuzione, ha respinto l’istanza presentata da Anna Laudani, diretta ad ottenere la
revoca della ingiunzione a demolire emessa nei suoi confronti, ritenendo irrilevante a tal
fine il trasferimento a terzi del bene oggetto dell’ordine.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso la Laudani, chiedendone
l’annullamento, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, ribadendo
l’illegittimità dell’ingiunzione a demolire emessa nei suoi confronti, in considerazione del

favore di un terzo, con atto pubblico del 26 novembre 2002, a seguito del quale essa si
trovava nella impossibilità di provvedere alla demolizione, come rilevato dallo stesso
Tribunale, che però, contraddittoriamente, dando atto della legittimazione passiva della
ricorrente, aveva respinto l’istanza di revoca.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato.
Va ricordato che secondo il costante insegnamento di questa Corte l’esecuzione
dell’ordine di demolizione del manufatto abusivo impartito dal giudice a seguito
dell’accertata violazione di norme urbanistiche non è esclusa dall’alienazione del
manufatto a terzi, anche se intervenuta anteriormente all’ordine medesimo, atteso che
l’esistenza del manufatto abusivo continua ad arrecare pregiudizio all’ambiente, (Sez. 3,
n. 16035 del 26.02.2014, Attardi, Rv. 259802; conf. Sez. 3, n. 22853 del 29.3.2007,
Coluzzi, Rv. 236880, nella quale è stato chiarito che il terzo acquirente dell’immobile
potrà rivalersi nei confronti del venditore a seguito dell’avvenuta demolizione). L’ordine di
demolizione impartito dal giudice con la sentenza di condanna per reati edilizi, ex art. 31,
comma 9, d.P.R. 380/2001, ha carattere reale e ricade direttamente sul soggetto che è in
rapporto con il bene, indipendentemente dall’essere stato o meno quest’ultimo l’autore
dell’abuso, ne’ la sua operatività può essere esclusa dalla alienazione a terzi della
proprietà dell’immobile, con la sola conseguenza che l’acquirente potrà rivalersi nei
confronti del venditore a seguito dell’avvenuta demolizione (così Sez. 3, n. 37120 del
11.5.2005, Morelli, Rv. 232175). Ancora, è stato precisato che l’ordine di demolizione
delle opere abusive emesso dal giudice penale ha carattere reale e natura di sanzione
amministrativa a contenuto ripristinatorío e deve pertanto essere eseguito nei confronti
di tutti i soggetti che sono in rapporto col bene e vantano su di esso un diritto reale o
personale di godimento, anche se si tratti di soggetti estranei alla commissione del reato,
(cfr. Sez. 3, n. 42781 del 21.10.2009, Arrigoni, caso in cui la Corte ha precisato in
motivazione che, comunque, la mancata condanna del terzo per concorso nell’abuso
edilizio non implica necessariamente una posizione di buona fede rispetto ad esso).

1

trasferimento della proprietà del bene da demolire da parte dei genitori della ricorrente a

Pur in presenza di un trasferimento della proprietà del bene da demolire, il
soggetto condannato resta comunque il destinatario dell’ordine di demolizione, con
conseguente onere da parte del medesimo di darvi esecuzione, nelle forme di rito, a
propria cure e spese (cfr. ex multis Sez. 3, n. 45703 del 26/10/2011, Mammoliti, Rv.
251319; Sez. 3 n. 43294 del 29/9/2005, Rv. 232646; Sez. 3 n. 37120 del 11/5/2005,
Morelli, Rv. 232174.), con la conseguente irrilevanza della eventuale impossibilità del
condannato, per effetto del trasferimento del bene ad un terzo, di provvedere
direttamente alla demolizione, giacché ciò comporterà solamente l’avvio della seconda

giudice dell’esecuzione per la fissazione delle modalità e delle prescrizioni, previa
instaurazione del contraddittorio ai sensi degli artt. 665 e 666 cod. proc. pen., fase che
presuppone però la previa diffida rivolta dal Pubblico Ministero al condannato di demolire
l’opera abusiva (Sez. 3, n. 37120 del 11/05/2005, Morelli, Rv. 232175, cit.).
Ne consegue la manifesta infondatezza delle censure della ricorrente, in quanto il
Tribunale ha correttamente evidenziato l’irrilevanza del trasferimento, in data 26
novembre 2002, della proprietà del bene da demolire a terzi, e la persistente
legittimazione passiva della ricorrente, pur nella sua impossibilità di procedere alla
demolizione per effetto di detto trasferimento.
Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile.
Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e
rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia
proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma
dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del
versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata
in C 1.500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 22 aprile 2016
Il Consigliere estensore

fase del procedimento di esecuzione, nella quale il Pubblico Ministero dovrà rivolgersi al

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