Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28461 del 23/04/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 28461 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ALBINI CLAUDIO N. IL 22/06/1950
avverso la sentenza n. 1544/2010 CORTE APPELLO di TRIESTE, del
13/03/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/04/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIUSEPPE LOCATELLI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Fn.gul-r..e.occ. ic2-ccrv< ef22c2/ che ha concluso per 2 I,L~Alk,LA: A4V331 Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. Data Udienza: 23/04/2013 RITENUTO IN FATTO Con sentenza del 13.3.2012 la Corte di appello di Trieste dichiarava Albini Claudio colpevole dei reati di cui ai capi A (favoreggiamento della immigrazione illegale della cittadina cinese Ye Lie);B (favoreggiamento della immigrazione illegale del cittadino cinese Sun Jianguo; C) concorso nel favoreggiamento della immigrazione illegale dei cittadini cinesi Ye Hai D e dichiarava i restanti reati estinti per prescrizione. Per l'effetto rideterminava la pena in anni 5 e mesi 4 di reclusione. Avverso la sentenza il difensore ricorre per i seguenti motivi: 1) violazione dell'art.606 lett.d) cod.proc.pen. per mancata acquisizione degli atti relativi ai procedimenti separati svolti nei confronti degli imputati Barbieri e Stefanutti, nonostante il ricorrente ne avesse fatto richiesta nell'atto di appello: l'assunto della Corte circa la irrilevanza dell'esito della vicenda processuale a carico dell'imputato stralciato Barbieri è discutibile in quanto le sorti del coimputato rilevano ai fini della valutazione dell'osservanza del principio di uguaglianza di trattamento di ipotesi uguali; 2)censura la motivazione relativa ai capi a) e m);censura la motivazione relativamente ai capi b) e n); censura la motivazione relativamente ai capi c) ed o). CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza e perché proposto fuori dei casi consentiti. 1.La Corte di appello ha ritenuto di non procedere alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, per l'acquisizione di atti ( non meglio precisati dal ricorrente) relativi al processo separato a carico del coimputato Barbieri, sul rilevo della autonomia degli elementi di prova testimoniali acquisiti a carico di Albini Claudio. La statuizione non è viziata da omessa motivazione come affermato dal ricorrente. 2.Premesso che in riferimento ai capi m) n) o) il giudice di primo grado ha dichiarato i reati estinti per prescrizione, tutti i restanti motivi di ricorso, dichiaratamente riferiti ai capi a), m), b), n), c), o), sviluppano considerazioni e apprezzamenti integralmente di merito, non ammessi nel giudizio di legittimità. e Zhang Daqing); assolveva l'imputato dall'analogo reato di cui al capo A norma dell'art.616 cod.proc.pen. il ricorrente Albini Claudio deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e, sussistendo il presupposto soggettivo, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro 1000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 23.4.2013. pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille alla

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