Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28461 del 23/04/2013
Penale Sent. Sez. 1 Num. 28461 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ALBINI CLAUDIO N. IL 22/06/1950
avverso la sentenza n. 1544/2010 CORTE APPELLO di TRIESTE, del
13/03/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/04/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIUSEPPE LOCATELLI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Fn.gul-r..e.occ. ic2-ccrv< ef22c2/
che ha concluso per 2 I,L~Alk,LA:
A4V331 Udito, per la parte civile, l'Avv
Udit i difensor Avv. Data Udienza: 23/04/2013 RITENUTO IN FATTO Con sentenza del 13.3.2012 la Corte di appello di Trieste dichiarava
Albini Claudio colpevole dei reati di cui ai capi A (favoreggiamento della
immigrazione illegale della cittadina cinese Ye Lie);B (favoreggiamento
della immigrazione illegale del cittadino cinese Sun Jianguo; C) concorso
nel favoreggiamento della immigrazione illegale dei cittadini cinesi Ye Hai D e dichiarava i restanti reati estinti per prescrizione. Per l'effetto
rideterminava la pena in anni 5 e mesi 4 di reclusione.
Avverso la sentenza il difensore ricorre per i seguenti motivi: 1)
violazione dell'art.606 lett.d) cod.proc.pen. per mancata acquisizione
degli atti relativi ai procedimenti separati svolti nei confronti degli
imputati Barbieri e Stefanutti, nonostante il ricorrente ne avesse fatto
richiesta nell'atto di appello: l'assunto della Corte circa la irrilevanza
dell'esito della vicenda processuale a carico dell'imputato stralciato
Barbieri è discutibile in quanto le sorti del coimputato rilevano ai fini della
valutazione dell'osservanza del principio di uguaglianza di trattamento di
ipotesi uguali; 2)censura la motivazione relativa ai capi a) e m);censura
la motivazione relativamente ai capi b) e n); censura la motivazione
relativamente ai capi c) ed o).
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza e perché
proposto fuori dei casi consentiti.
1.La Corte di appello ha ritenuto di non procedere alla rinnovazione
dell'istruzione dibattimentale, per l'acquisizione di atti ( non meglio
precisati dal ricorrente) relativi al processo separato a carico del
coimputato Barbieri, sul rilevo della autonomia degli elementi di prova
testimoniali acquisiti a carico di Albini Claudio. La statuizione non è
viziata da omessa motivazione come affermato dal ricorrente.
2.Premesso che in riferimento ai capi m) n) o) il giudice di primo
grado ha dichiarato i reati estinti per prescrizione, tutti i restanti motivi di
ricorso, dichiaratamente riferiti ai capi a), m), b), n), c), o), sviluppano
considerazioni e apprezzamenti integralmente di merito, non ammessi
nel giudizio di legittimità. e Zhang Daqing); assolveva l'imputato dall'analogo reato di cui al capo A norma dell'art.616 cod.proc.pen. il ricorrente Albini Claudio deve
essere condannato al pagamento delle spese processuali e, sussistendo il
presupposto soggettivo, al versamento in favore della Cassa delle
ammende della somma di euro 1000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 23.4.2013. pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille alla